Rassegna storica del Risorgimento
FONTI ; TECNICA
anno
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1963
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pagina
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208
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208 Luigi lillIfiTClli
La sostituzione delle norme risalenti all'assolutismo avvenne nel 1855 con la legge 12 marzo che poi, estesa all'Italia settentrionale e centrale con la legge 30 ottobre 1859, rimase in vigore sino alle norme attuali (legge 13 settembre 1934), anch'esse ispirate al sistèma francese, contrapposto a quello germanico che impone un esame preventivo dell'autorità amministrativa in merito alla novità della scoperta.
I criteri che ispirarono la legge del 1855 furono ampiamente esposti nella relazione Cavour ", presidente del Consiglio e ministro delle finanze, presentata il 29 marzo 1854, sulla legge sulle privative per invenzioni e scoperte industriali. Il relatore, che aveva esaminato circa 60 legislazioni diverse, affermò negli inventóri se non un diritto di proprietà, diritti esclusivi nei quali si concreta il diritto di privativa. Era, nel campo delle invenzioni suscettibili di applicazione industriale, un riconoscimento analogo a quello che aveva tutelato gli autori di opere dell' ingegno, 2) tutela tanto più necessaria in quanto le patenti del 1826, che unite alle altre patenti del 1832, costituivano quasi tutta l'attuale legislazione patria sulle privative , non riconoscevano alcun diritto negl'inventori, ma soltanto la possibilità di ottenere dal Sovrano il favore d'un privilegio mentre la nuova legge convertiva, nell'articolo primo, quel favore in diritto . Ma non c'interessano qui tanto le profonde riflessioni particolari del Cavour (come, per cs., sulla definizione di invenzione e di nuova scoperta), quanto il criterio generale di abbandonare praticamente l'istrut-
MLa relazione, oltre che negli Atti parlamentari, fu pubblicata dal Franceschclli col titolo La relazione Scialoja alla legge 1855-1859 sulle privative industriali (in Rivista di diritto industriale , luglio-dicembre 1957). Lo Scialoja era stato nominato commissario regio per la discussione parlamentare della legge.
2) La relaziono (atta alla Camera il 3 giugno 1854 ad opera del democratico G. B. Michelini assimilava il diritto dell'inventore, almeno inizialmente, al diritto di proprietà ed esordiva: Signori! Nei tempi antichi, a cagione del disprezzo in cui giacevano l'industria e le arti, alle quali davano opera quasi cscluBivamcute gli schiavi; uè' tempi di mezzo per la continuazione tifilo stesso disprezzo, i nobili ed ì potenti, dati alla guerra, facendo nessnn caso della plebe che esercitava le arti; nei tempi posteriori a cagione delle corpo-razioni privilegiate, che con minuti ed assurdi regolamenti inceppando l'industria vietavano ogni innovazione, e coll'intcnto di obbligarla a far bene, la costringevano in realtà a far male, e più spesso le impedivano di far meglio, le invenzioni non trovando né premi né incoraggiamenti, bensì ostacoli d'ogni maniera, dovettero necessariamente essere poebe e rade. Alcune veramente meravigliose devono ascriversi non a quella guarentigia alla quale avrebbero avuto diritto, ma all'energia dello spirito umano, cui aumentano le difficoltà. Gatto è che i diritti degli inventori non cominciarono ad essere tutelati dai Governi che nel secolo XVII, e prima a tutelarli fu l'Inghilterra collo statuto di Giacomo I del 1623; ora lo sono in modo diverso presso quasi tutte le nazioni incivilite (Aui del Parlamento subalpino. Sessione del 1853-55 "V legislatura! dal 19 dicembre 1853 al 29 maggio 1855. Raccolti e corredati di note e di documenti inediti da [''alletti Giuseppe e Trompco Paolo, Documenti, voi. I. Firenze, 1869, p. 1323); sul Michelini cfr. il mio Socialismo risorgimentale, Torino, 1919).