Rassegna storica del Risorgimento

ROMA ; CAPELLO LUIGI ; MUSEI
anno <1963>   pagina <561>
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Libri e periodici
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Punto d'incontro fra la ormai languente tradizione della scuola culla del diritto, che pure un cosi prezioso e valido contributo aveva dato, in Italia come in Francia, agli studi giuridici, e quella nuova coscienza della storia che nel quasi contemporaneo Vico doveva trovare la sua prima e cosi feconda affermazione, Gravina è certamente qualcosa di più di un semplice epigono di una vetusta anche se gloriosa tradizione da un lato o di un più o meno inconsapevole precursore dall'altro. Non solo nella sua opera mag­giore, alla quale principalmente è legata la sua fama di storico del diritto, le Origine* juris civilis, ma anche in quelle altre, dallo Specimen prisci juris alla Ornilo de jurisprudentia., dal De Impero et jurisdictione alle Institutiones juris pontificii, che raramente sono prese in considerazione o anche solo ricordate, ci si trova di fronte ad una personalità cosi ricca e di cosi vivace indipendenza di giudizio, che ripugna ai frequenti schematismi clas­sificatori a base di post-cultismo e di pre-vichismo e merita un posto pienamente auto* nomo nella storia della storiografia giuridica.
Importante sopra tutto, nel Gravina (ed è un carattere della sua opera che il Ghi-salberti ha messo giustamente al centro della sua indagine), è la plasticità con cui egli seppe inserire il fenomeno giuridico nel complesso della vita polìtica, sociale, culturale di un popolo, collegarlo in una fitta trama agli altri elementi in cui trovano espressione la costituzione ed il concreto atteggiarsi nel tempo di una società, in modo che con lui la storia delle istituzioni giuridiche diventa veramente storia civile e politica. E così, tutta la imponente vicenda della legislazione romana lo interessa non in quanto sforzo di ricostruzione archeologica di una determinata fenomenologia giuridica, ma in quanto intimamente collegata e inserita nel più ampio panorama della civiltà antica. Ciò appare evidente, in modo particolare, quando si prenda ad esaminare la trattazione fatta dal Gravina dei due nodi cruciali di tutta l'evoluzione giuridico-politica del mondo romano, la legge delle Dodici Tavole nel primo perìodo repubblicano ed il valore dei senatoconsulti tra le fonti normative dell'età imperiale. Osserva in proposito Ghisalberti: e Dove, però, ci si rende conto della fondamentale novità del pensiero e del metodo del Gravina nei confronti degli scrittori che trattarono de legibus ac senatus consultis è nella diversa im­postazione della valutazione del momento normativo, nella differente visione delle cir­costanze che hanno accompagnato la emanazione delle singole fonti del diritto romano. Come già nella descrizione della formazione della prima codificazione romana, aveva sa­puto lumeggiare le profonde ragioni storiche e sociali che avevano determinato l'emana­zione delle Dodici Tavole, così, ora, descrìvendo le numerose fonti del diritto romano, il -Gravina va ben oltre il dato meramente giuridico, inquadrandolo in una larga prospet­tiva storica. E, malgrado l'antica tradizione metodologica gli faccia seguire abbastanza da presso le medesime ripartizioni della materia giurìdica che erano anche proprie delle opere similari di altri autori, tuttavia il contenuto del suo libro va ben al di là di quanto egli stesso abbia promesso .
È proprio quest'esigenza, profondamente sentita dal Gravina, di inquadrare il dato giurìdico nella più ampia cornice della vita politica e sociale, di ricercare, al di là delle singole norme e dei singoli istituti, il disegno generalo ed il carattere dcli* ordinamento , che lo porta talora ad interpretazioni d'insieme che possono apparire non suffragate dalle fonti, anche limitatamente a quelle- disponibili al suo tempo. Così, tutta Ut sua concezione diarchica dell'impero, fino almeno a Diocleziano, è condotta a conclusioni estreme non troppo persuasive sul piano storiografico, e la sua esaltazione del ruolo e della vitalità, politica come legislativa, del senato imperiale, sembra rispondere più alle sue concrete preferenze politiche nel contesto delle circostanze presenti, che non ad una serena e imparziale valutazione dei dati offerti dall'indagine storiografica.
A questo proposito, si può osservare che sarebbe forse stato opportuno cito il Ghi­salberti si fosse soffermato, al fine di raggiungere una più completa Visiono prospettica della storiografia giuridica del Gravina, anche sul pensiero politico di quest'ultimo, in modo da seguire e lumeggiare più da vicino i nessi fra l'uno e l'altra, e valutare se e fino a qua! punto hi prima abbia subito l'influenza del secondo. È certamente vero che il pensiero politico di Gravina è stato oggetto di ricerca assai più di quello più stretta-