Rassegna storica del Risorgimento

AZEGLIO TAPPARELLI D' (FAMIGLIA); BIBLIOTECA CIVICA DI SAVIGLIA
anno <1964>   pagina <165>
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VITA DELL'ISTITUTO
STATUTO1
Art. 1, - L'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, con sede in Roma nel Vittoriano, ha per compito di promuovere e facilitare gli studi sulla Storia d'Italia dal periodo preparatorio dell'Unità e dell'Indipendenza sino al termine della prima guerra mondiale, raccogliendo documenti, pubblicazioni e cimeli, curando edizioni di fonti e di memorie, organizzando congressi scientifici.
Art. 2. L'attività dell'Istituto si esplica attraverso l'opera della sede centrale e di Comitati provinciali:
a) con la pubblicazione della rivista Rassegna storica del Risorgimento e di una collezione scientifica;
6) con la organizzazione e l'incremento del Museo centrale del Risorgimento, in Roma, al Vittoriano, e con la creazione, il coordinamento e la sorveglianza dei Musei locali del Risorgimento secondo il disposto del R. decreto legislativo 20 luglio L934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;
e) con l'opera di persuasione verso i privati per una migliore conservazione del materiale documentario in loro possesso, per ottenerne il liberale uso agli studiosi e, ove sia possibile, la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la dispersione e Tenderne più agevole la ricerca;
d) con lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, convegni di studiosi e con la partecipazione a manifestazioni culturali e celebrazioni indette da altri Enti.
Art. 3. - In conformità degli ordinamenti che regolano gli Istituti storici italiani, fra i quali è inserito, l'Istituto è retto da un Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato.
Il Presidente provvede a quanto è necessario per il conseguimento dei fini dell'Isti­tuto, amministra i fondi, dirige la Rassegna storica del Risorgimento , presiede i con­gressi scientifici.
Il Presidente è coadiuvato nella sua azione da un Consiglio di presidenza composto di sette membri effettivi, di sua designazione, e di tre membri aggregati, in rappresen­tanza dei Comitati provinciali.
I membri effettivi del Consiglio di presidenza durano in carica tre anni, gli aggregati un anno, gli uni e gli altri possono essere riconfermati'
Tra i membri effettivi il Presidente nomina un Vice presidente, un segretario gene­rale, due revisori dei conti.
Art. 4. In ogni Provincia in cui siano non meno di venti soci può essere costituito un Comitato, al quale spetta la realizzazione locale dei compiti dell'Istituto.
Ciascun Comitato e retto da un Consiglio direttivo composto di un Presidente, di cinque membri effettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.
Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comitato riuniti in assemblea e durano in carica un triennio. La votazione e, segreta. I soci impediti di partecipare all'assemblea possono far pervenire a quest'ili lima il loro voto in busta chiusa.
I Presidenti dei Consigli direttivi, riuniti audi'ossi- in assemblea, procedono a loro volta ogni anno ali designazione dei tre membri aggregati presso il Consiglio di presi­denza dclTTaLituto, di coi al terzo comma dell'articolo precedente.
t) Approvato con D. P. 1" monco 1955, n, 3S7; modificato con D. P. 2 aprile 1957, u. 466 (Cassetta Ufficiato* 3 luglio !).,;. n, J164).