Rassegna storica del Risorgimento
SIMON ALO?S; SIMON ALO?S BIBLIOGRAFIA
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1965
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pagina
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136
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Vita dell'Istituto
Art. S. - Le modalità per lo adunanze delle assemblee dei soci e dei Presidenti dei Comitati provinciali sono stabilite dal Regolamento di coi al successivo art. lo.
Art. 10. - Il Consiglio di presidenza e i Presidenti dei Comitati provinciali costituiscono la Consulta dell'Istituto.
La Consulta viene convocata almeno una volta alfa uno dal Presidente per l'approvazione dei Bilanci, per l'esame dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comitati, per la formulazione del programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientìfici.
Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presentì.
Art. 7. Può esser socio dell'Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sede centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande di ammissione debbono sempre recare la firma di un socio presentatore.
I soci possono essere annuali o vitalizi. Gli uni e gli altri hanno diritto alla Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presidenza o dai Comitati provinciali.
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.
H Consiglio di presidenza dell'Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sentito il parere della Consulta a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell'Istituto.
Art. 8. Le quote sociali vengono fissate dalla Consulta.
I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di presidenza.
Le quote dei soci vitalizi vengono accantonate in un fondo di riserva fino al raggiungimento della somma di un milione.
L'Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9. I congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno.
La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale designato dalla Consulta.
Art. 10. Il Consiglio di Presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente statuto.
REGOLAMENTO ESECUTIVO
Art. 1. L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusivamente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 466, del 2 aprile 1957.
Art. 2. Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale dell'ente; d'intesa con i colleghi del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca e presiede le adunanze, firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegati.
Art. 3. Il Vice presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Presidente e Io sostituisce in caso di assenza. Il Segretario generale caodiuva il Presidente nella direzione scientifica e nell'amministrazione, controfirma i mandati di pagamento, sovrintende al lavoro del personale, è segretario di redazione della Rassegna storica del Risorgimento .
Art. 4. Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono prese a maggioranza di VOti e* in seconda convocazione, qualunque ut a il numero dei presentì.
Art. 5. Il Museo centrale del Risorgimento in Roma è posto alle .dirette dipendenze della Presidenza dell'Istituto.
Art. 6, Il Consiglio di presidenza può istituire all'estero centri di studio alle proprie dirette dipendenze.
Art. 7. - I Comitali locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali dell'Istituto e all'incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa nell'ambito dello dispo-