Rassegna storica del Risorgimento
DEPRETIS AGOSTINO
anno
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1965
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pagina
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174
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174
Giuseppe Talamo
Proprio in quegli anni era in corso nel Parlamento e nel paese, in vista dell'auspicata unificazione legislativa,1) un largo dibattito intorno all'affrancamento dei canoni enfiteutici. All'affrancamento obbligatorio, che era stato stabilito nel regno sardo con la legge del 13 luglio 1857 e che comportava l'abolizione dell'enfiteusi, fu preferito quello facoltativo non soltanto perchè il contratto di enfiteusi era ancora in vigore in varie regioni del nuovo Stato italiano (come la Lombardia, Modena, Parma, l'Umbria, le Marche e l'intero Mezzogiorno), ma soprattutto perchè l'afìran-camento obbligatorio avrebbe messo un immenso numero di enfitenti alla ricerca contemporanea di copioso capitale, facendone di conseguenza elevare l'interesse : molti di essi non sarebbero poi stati in grado di restituire le somme prese in prestito dagli usurai e avrebbero finito in tal modo per perdere la proprietà che invece la legge voleva assicurare loro. L'affrancamento facoltativo (come disse Pasquale Stanislao Mancini alla Camera il 12 agosto 1862, quale relatore della commissione incaricata di esaminare il progetto di legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici)2)
2 - Per compera da Buccellati Giovanni con atto 26 agosto 1835, xog. Beata. 3 Per altra compera da Verdi Brasati, con atto 21 aprile 1840, xog. Buccellati. Questi, beni erano stati reinvestiti ai consorti Verdi Brasati con istramento 3 novembre 1827, rog. Morini.
4 Per un'ultima compera da Montini Giuseppe con atto 23 febbraio 1852, rog. Marini. B. venditore Montini era stato rinnovativamente investito con rogito Morini del 3 novembre 1827.
Di detti beni non proveniènti da successione paterna, il sottoscritto ba pagato il Laudemio al Pio Luogo.
Ora chiede la liberazione dai "vincoli enfiteutici, ed osservando che l'ammontare totale del canone sarebbe di lire italiane 441, centesimi 36, ma però conflato per L. 268,97 da canone assentato sopra beni reinvestiti con loro distinti atti del 3 novembre 1827, rog. Morini, e per Lire 172, centesimi 39 per canone unicamente assentato sopra beni contemplati nella primordiale investitura del 30 dicembre 1789, rog. Pilippo Ferrari, e quindi sottoposto a diverse norme di capitalizzazione, ed osservando pure che il Laudemio non deve essere misurato ohe sopra due terzi dei beni (enfiteutici solamente in detta quota, a termini degli atti di investitura: e di ricognizione) perciò il sottoscritto offre a titolo di affrancazione la somma complessiva di lire italiane ottomila e trecento da pagarsi all'atto della stipulazione avanti notaio.
Il sottoscritto confida cbe la predetta offerta sarà accolta siccome equa e vantaggiosa all'Opera Pia, e pregandola, sig. Amministratore, di una risposta possibilmente sollecitata, mi pregio di dichiararmi ,,.. -,.
* dev.mo servare
Stradclla, 7 novembre 1861 A. Depretis
(Ibid.)
lì Sul problema cfr. A. ÀQUABONE, L'unificaziona legislativa e i codici del 1865, Milano. 1960.
*) Gtr. Relazione al progetto di legge sutt'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli e decime e di altre prestazioni territoriali fatta alla Camera il 12 agosto 1862 dalla commissione composta dei deputati Borromeo, Cavallini, Borgatti, Panettoni, Mosca, Castellano, Nelli e Mancini, relatore (in G. D'AMELIO, Stato e Chiesa, La legislaidone ecclesiastica fino al 1867, Milano, 1961, Documento 127, pp. 365-72, 366).