Rassegna storica del Risorgimento

DEPRETIS AGOSTINO
anno <1965>   pagina <176>
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176 Giuseppe Talamo
Finalmente, dopo un iter abbastanza lungo e tormentato, si giunse alla legge 24 gennaio 1864 che stabilì l'affrancamento facoltativo me­diante cessione a favore del demanio o dello stabilimento di manomorta creditore di una annua rendita iscritta sul Gran libro del debito pubblico al 5 per cento eguale all'ammontare dell'annua prestazione (art. 1). Quando, poi, per convenzione, per legge o per diritto consuetudinario fosse dovuto il laudcmio pel passaggio del fondo dall'uno all'altro posses­sore l'annua rendita sarebbe stata aumentata di altrettanto quanto corrisponde al 5 per cento dell'ammontare della metà di un laudemio (art. 7) E
La promulgazione della légge sull'affrancamento dei canoni enfìteu-tici non risolse e neppure avviò a soluzione il contrasto tra Dcpretis e la Congregazione di Carità di Pavia. Si giunse anzi, dopo alcuni infruttuosi tentativi di accordo, mentre cresceva il debito per i canoni arretrati,2) alle vie legali. Le difficoltà maggiori erano costituite dalle seguenti richie­ste di Dcpretis:
1) data la corrosione prodotta dal Po, la primitiva estensione del fondo era diminuita e quindi il canone doveva essere ridotto in propor­zione al perticato reale;
2) il canone complessivo doveva essere di lire italiane 554;
3) l'affrancazione doveva aver luogo, secondo la legge 24 gennaio 1864, in base al 100 per 5 nonostante che nell'Investitura fosse stata pat­tuita la misura del 100 per 3.
A queste richieste l'Amministrazione del Pio Luogo controbatteva che: 1) nonostante nella primordiale investitura del 30 dicembre 1789 e selle successive di rinnovazione il canone fosse stato determinato in ragione di perticato, il capitolato d'asta, che aveva preceduto l'investi­tura primordiale del 30 dicembre 1789, aveva chiaramente stabilito non solo che i beni si trasferivano a corpo e non a misura ma anche che l'utilista avrebbe dovuto provvedere all'integrale pagamento del canone non ostante qualsiasi infortunio terrestre o celeste ;
1) Cfr. il testo della legge 24 gennaio 1864, n. 1636 in G. D'AMELIO, op. cit.. Do­cumento 128, pp. 372375* Due mesi dopo fa emanato il regolamento per l'esecuzione di detta legge (g. D. 31 marzo 1864, n. 1725).
2) Ecco i canoni arretrati dovuti dal Dcpretis all'I 1 novembre 1875:
Partita Montini Ciov. Andrea .... ,,. . t , > -, . . . L. 737,64
Montini eredi di Carlo .... E . , Ufcl h j . 333,60
Dcprotia Agostino ,,,*,. . -i-, =*,< s * * JB , . 654,63
Verdi Giuseppe . . . -, , ,j , g. . , , 764,80
Buccellati Leopoldo . sjfct! 769,83
(C. D., 8. H, b. 13, f. 32). TOTALO . . . L. 3.260,50