Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVIO COMUNALE DI CERVIA DOCUMENTI; ITALIA NAPOLEONICA
anno <1965>   pagina <267>
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Libri e periodici 267
alle vicende delle istituzioni amministrative degli altri Stati preunitari. Non potendo per ragioni di tempo e di spazio, seguire gli sviluppi successivi della legislazione amministra­tiva italiana, essa si soffermò soprattutto sul processo di unificazione delle leggi e delle istituzioni, che peraltro illustrò soltanto nella legislazione positiva e non anche, come avrebbero desiderata l'avv. Moscati e Dal Pane e Composto intervenuti al dibat­tito, nell'effettivo funzionamento, nella <c attuazione concreta, nella prassi di governo e di amministrazione ,
Per quanto riguarda le cause dell'introduzione del sistema fondato sull'accentra­mento, l'Astuti respinse la tesi di coloro che, come l'Otctea, propendono a identificarle in una necessità organica interna e nel trionfo del capitalismo sul feudalesimo o nella rivoluzione industriale; la tesi di coloro che, come il Ragionieri (o come il Pavone inter­venuto sulla relazione Moscati), l'identificano in una precisa volontà egoistica e classistica dei governi e dei ceti moderati o conservatori, nonchèla tesi di coloro pur essi numero­si che ne ravvisano le cause nelle tradizioni dello Stato sardo e nel famigerato pie-montesismo . La mancata attuazione di un decentramento amministrativo, burocratico e autarchico* è invece da porsi in relazione, secondo l'Astuti, con l'influsso della tradi­zione dell'assolutismo monarchico degli Stati dell'Europa continentale: nell'Impero bri­tannico e negli Stati Uniti d'America la distruzione del feudalesimo e la creazione di una società capitalistica non aveva infatti condotto alla creazione di apparati burocratici accentrati. L'attuazione dell'accentramento non può essere attribuita alle preoccupazioni di carattere sociale e classistico della Destra, in quanto (ed il rilievo, ribadito a Torino anche dal Moscati e in altra sede dal Passerài d'JSntrèves, risale alla stessa pubblicistica moderata) la bandiera dell'autonomia e del regionalismo non era agitata dalle correnti politiche progressiste, sibbene dai ceti reazionari e legittimisti di alcuni Stati preunitari e tipicamente del Mezzogiorno . L'accusa di piemontcsismo si priva del suo fondamento ove si ponga mente al fatto che tutti gli Stati preunitari avevano ordinamenti politico-amministrativi ancor più arretrati di quelli del Piemonte e sicuramente privi di quel carattere moderno, di quello spirito liberale , che si era ivi affermato dopo il 1848.
Pur dichiarando di essersi voluto astenere di proposito da giudizi di carattere gene­rale, l'Astuti suggellò la sua ampia e interessante relazione con qualche conclusivo giu­dizio sopra gli aspetti e caratteri fondamentali dell'ordinamento amministrativo dei nuovo regno d'Italia . La legislazione piemontese del 1859 e italiana del 186165 costituisce egli affermò un monumento esemplare di sapienza e prudenza giuridica ammini­strativa . II passaggio dal particolarismo tradizionale all'unità nella legislazione e nelle istituzioni pubbliche; la definitiva abolizione dell'antico regime di privilegi feudali, eccle­siastici, corporativi, personali e territoriali... e l'instaurazione di un sistema giuridico fondato sul principio dell'eguaglianza di tattici cittadini davanti alla legge; il ripudio delle forme più gravose e odiose del governo dispotico e del regime di polizia, e l'avvio alla libertà e alla democrazia mediante le istituzioni rappresentivc... costituiscono tappe fon­damentali nella formazione del moderno Stato di diritto... caratterizzato dalla formale soggezione alla legge degli organi del potere esecutivo,., dal controllo parlamentare sul­l'attività del governo e della pubblica amministrazione, dal sistema dei controlli interni, preventivi e repressivi, di legittimità e di merito, sugli atti amministrativi, dalle garanzie di tutela amministrativa e giurisdizionale dei diritti ed interessi dei cittadini nei confronti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni .
Ma l'apprezzamento non poteva essere esente da riserve. L'ordinamento ammini­strativo del nuovo Stato non rappresentò un rinnovamento radicale delle istituzioni poli­tiche e giuridiche. Restarono in vita istituti e principi giuridici tipici dello Stato di polizia: l'attuazione del principio della separazione dei poteri indebolì l'autorità dello Stato e non garantì controlli all'azione del potere esecutivo e fieni al potere della burocrazia sta­tale; il mantenimento di metodi di vigilanza, prevenzione e repressione proprii del -vecchio sistema di sicurezza pubblica impedirono l'evoluzione dei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione verso forme di vera libertà o democrazia; il sistema finanziario rimase ancora fondamentalmente ancorato alle vecchie strutture fiscali dello Stato asso-