Rassegna storica del Risorgimento
ARCHIVIO COMUNALE DI CERVIA DOCUMENTI; ITALIA NAPOLEONICA
anno
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1965
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pagina
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267
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Libri e periodici 267
alle vicende delle istituzioni amministrative degli altri Stati preunitari. Non potendo per ragioni di tempo e di spazio, seguire gli sviluppi successivi della legislazione amministrativa italiana, essa si soffermò soprattutto sul processo di unificazione delle leggi e delle istituzioni, che peraltro illustrò soltanto nella legislazione positiva e non anche, come avrebbero desiderata l'avv. Moscati e Dal Pane e Composto intervenuti al dibattito, nell'effettivo funzionamento, nella <c attuazione concreta, nella prassi di governo e di amministrazione ,
Per quanto riguarda le cause dell'introduzione del sistema fondato sull'accentramento, l'Astuti respinse la tesi di coloro che, come l'Otctea, propendono a identificarle in una necessità organica interna e nel trionfo del capitalismo sul feudalesimo o nella rivoluzione industriale; la tesi di coloro che, come il Ragionieri (o come il Pavone intervenuto sulla relazione Moscati), l'identificano in una precisa volontà egoistica e classistica dei governi e dei ceti moderati o conservatori, nonchèla tesi di coloro pur essi numerosi che ne ravvisano le cause nelle tradizioni dello Stato sardo e nel famigerato pie-montesismo . La mancata attuazione di un decentramento amministrativo, burocratico e autarchico* è invece da porsi in relazione, secondo l'Astuti, con l'influsso della tradizione dell'assolutismo monarchico degli Stati dell'Europa continentale: nell'Impero britannico e negli Stati Uniti d'America la distruzione del feudalesimo e la creazione di una società capitalistica non aveva infatti condotto alla creazione di apparati burocratici accentrati. L'attuazione dell'accentramento non può essere attribuita alle preoccupazioni di carattere sociale e classistico della Destra, in quanto (ed il rilievo, ribadito a Torino anche dal Moscati e in altra sede dal Passerài d'JSntrèves, risale alla stessa pubblicistica moderata) la bandiera dell'autonomia e del regionalismo non era agitata dalle correnti politiche progressiste, sibbene dai ceti reazionari e legittimisti di alcuni Stati preunitari e tipicamente del Mezzogiorno . L'accusa di piemontcsismo si priva del suo fondamento ove si ponga mente al fatto che tutti gli Stati preunitari avevano ordinamenti politico-amministrativi ancor più arretrati di quelli del Piemonte e sicuramente privi di quel carattere moderno, di quello spirito liberale , che si era ivi affermato dopo il 1848.
Pur dichiarando di essersi voluto astenere di proposito da giudizi di carattere generale, l'Astuti suggellò la sua ampia e interessante relazione con qualche conclusivo giudizio sopra gli aspetti e caratteri fondamentali dell'ordinamento amministrativo dei nuovo regno d'Italia . La legislazione piemontese del 1859 e italiana del 186165 costituisce egli affermò un monumento esemplare di sapienza e prudenza giuridica amministrativa . II passaggio dal particolarismo tradizionale all'unità nella legislazione e nelle istituzioni pubbliche; la definitiva abolizione dell'antico regime di privilegi feudali, ecclesiastici, corporativi, personali e territoriali... e l'instaurazione di un sistema giuridico fondato sul principio dell'eguaglianza di tattici cittadini davanti alla legge; il ripudio delle forme più gravose e odiose del governo dispotico e del regime di polizia, e l'avvio alla libertà e alla democrazia mediante le istituzioni rappresentivc... costituiscono tappe fondamentali nella formazione del moderno Stato di diritto... caratterizzato dalla formale soggezione alla legge degli organi del potere esecutivo,., dal controllo parlamentare sull'attività del governo e della pubblica amministrazione, dal sistema dei controlli interni, preventivi e repressivi, di legittimità e di merito, sugli atti amministrativi, dalle garanzie di tutela amministrativa e giurisdizionale dei diritti ed interessi dei cittadini nei confronti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni .
Ma l'apprezzamento non poteva essere esente da riserve. L'ordinamento amministrativo del nuovo Stato non rappresentò un rinnovamento radicale delle istituzioni politiche e giuridiche. Restarono in vita istituti e principi giuridici tipici dello Stato di polizia: l'attuazione del principio della separazione dei poteri indebolì l'autorità dello Stato e non garantì controlli all'azione del potere esecutivo e fieni al potere della burocrazia statale; il mantenimento di metodi di vigilanza, prevenzione e repressione proprii del -vecchio sistema di sicurezza pubblica impedirono l'evoluzione dei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione verso forme di vera libertà o democrazia; il sistema finanziario rimase ancora fondamentalmente ancorato alle vecchie strutture fiscali dello Stato asso-