Rassegna storica del Risorgimento

BOZZONI GIAN LUIGI CARTE; MASSONERIA ITALIA 1912-1914
anno <1965>   pagina <434>
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434 Libri e periodici
amo liberale. E (a ricerca che Mosca conclude negli Elementi ed Orlando con la costruzione del nuovo sistema di diritto pubblico .
Non è trai il luogo per discutere l'interpretazione da dare del pensiero di Mosca* visto non solo nella sua logica interna (per la quale si può dar credito alla attenta e ade* rcnte ricostruzione che ne fa il Tessitore), ma anche nella sua operatività, o interpreta* zionc pratica, quale venne data nell'ambiente politico italiano durante il periodo di tra­passo dall'uno all'altro secolo: argomento di un'indagine ancora da tentare. È invece opportuno sottolineare quegli elementi del pensiero di Orlando, che derivano dal Mosca, ma che trovarono nella personale e geniale sistemazione giuridica del secondo una loro decisiva funzionalità, come è stato bene messo in luce dallo stesso Tessitore* Orlando è stato il sistema tore, in Italia, di una teoria del governo di gabinetto, da cui viene fugato da un lato l'equivoca attribuzione al potere legislativo di funzioni che non gli sono pro­prie, dall'altro il pericoloso attendersi da tale potere ciò che esso non può dare (p. 125). Orlando ha còlto cioè la crisi dello Stato come crisi della preminenza del potere legislativo sugli altri: preminenza che stava alla orìgine della formazione dello Stato liberale ottocen­tesco, in cui l'assemblea parlamentare era stata prima in lotta, e poi in concorrenza con il potere esecutivo, impersonato dal monarca. A chiarimento di questo spostamento d'ac­cento nel discorso che in quegli anni si conduceva intorno allo Stato, Tessitore fa richiamo, come d'uso, ai giuristi tedeschi: ma la trasformazione era stata già profilata sotto il suo aspetto pratico, con il loro abituale, e quasi innato, robusto senso empirico, dai costitu­zionalisti inglesi, da Bagehot a Dicey. In quanto a Orlando stesso, egli bene intese, già nel suo studio Del fondamento giuridico della rappresentanza politica, che è del 1895, l'ina­deguatezza della formulazione dottrinale di un celebrato giurista tedesco dell'epoca, Laband; e sarà del resto proprio Orlando a scrivere, quindici anni dopo, che il cartesiano cogito ergo sum, applicato allo Stato, si trasforma in/uoeo ergo sum: lo Stato esiste in quanto comanda .
Dopo Mosca e Orlando, ancora un altro costituzionalista, anche egli nato a Palermo, e discendente in linea ideale da quei due, ha avuto una influenza determinante sugli studi di diritto pubblico in Italia: si tratta di Santi Romano, della cui opera Tessitore, in pagine assai notevoli per finezza interpretativa, traccia un bilancio critico, che è forse il primo a esser tentato nella sua completezza. Veramente, il passaggio da Orlando a Romano, è un po' rapido, quasi un accostamento immediato: lascia un po' sorpresi che uno studioso così preparato e preciso, com'è Tessitore (che è napoletano, per giunta), non abbia fatto alcun richiamo ad un costituzionalista come Giorgio Arcoleo, che insegnò per l'appunto a Napoli, e il cui interesse, ai fini della ricostruzione storica tracciata nel libro di cui si tratta, è duplice. Sa una parte, infatti, l'Arcoleo fu un critico del parlamentarismo (inteso da lui peraltro come degenerazione del sistema) così acuto e tagliente, che gli capitò post morlem l'inattesa e immeritata ventura di andare a finire con l'essere annoverato fra i precur­sori del fascismo. Dall'altra parte, il Diritto costituzionale di Arcoleo è una trattazione caratterizzata (oltre che dalla non comune limpidezza di stile) dall'importanza accordata ai modelli costituzionali anglosassoni, a preferenza delle costruzioni ilei begriffi (come a Napoli erano scherzosamente chiamati) dei professori tedeschi. Anche il Romano tenne d'occhio l'esperienza politico-giuridica inglese; e già nel 1898, con quello straordinario acume intellettuale che lo contraddistinse, scriveva che ormai il Parlamento, smentendo la teorica dottrinale e meccanica della divisione dei poteri esercita due funzioni di­stinte: l'aita consiste nel fissare i principii generali del diritto, di raccogliere ciò che la comune coscienza giuridica va dichiarando e di fissarlo in regole certe e precise; l'altra ha per iscopo di associare anche tale organo statali; all'immenso lavoro di culla vita ammini­strativa dello Stato dà luogo . Ora, in questa associazione si può riconoscere al Parlamenta non la funzione di organo attivo, ma di organo di controllo: il ohe implica veramente una trasformazione profonda non solo nelle relazioni fra Parlamento e Governo, ma anche nel concetto etesso di Parlamento. Con Romano volgeva ormai alla fine il mito, filosofico e politico, dello Stato di diritto, giacché la sua concezione fa premio sul principio di neces­sità o di effettività; e Romano, l'autore del saggio su Lo Stato moderno e la sua crisi, del