Rassegna storica del Risorgimento
ARCHIVIO DI STATO DI ROMA FONDI ARCHIVISTICI; CONGREGAZIONI PAR
anno
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1966
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pagina
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75
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[MUSEI, ARCHIVI E BIBUOTECHE
FONDI DELL'ARCHIVIO DI STATO DI ROMA RELATIVI ALLE CONGREGAZIONI ECONOMICHE
DEL SECOLO XVHI , J
Ottime ragioni di carattere documentario persuadono ad intraprendere un'indagine sulle Congregazioni Particolari1) dello Stato della Chiesa, cominciando dal secolo XVHI. avendosi la sicurezza di trovare agevolmente per tale periodo abbastanza materiale nei fondi deU'Arcblvio di Stato di Roma. Inoltre, partendo dal più. vicino se non dal più noto, si può sperare di dipanare l'intreccio
1) Propriamente si dicono Congregazioni Particolari quelle così denominate autenticamente dal legislatore fin dalla loro istituzione, con fine determinato (nuovo del tutto o ritagliato nelle competenze di istituti preesistenti), e carattere eccezionale, temporaneo, limitato.
L'uso del termine particolare attribuito a Congregazione risulta però quanto mai equìvoco perchè può significare speciale, o ristretto, o temporaneo, o straordinario (in contrapposizione a generale, plenario, permanente, ordinario) anche con varia combinazione dei requisiti sopra indicati, di modo che una medesima Congregazione può avere sedate ordinarie o particolari quanto all'oggetto trattato, essere generale o particolare quanto al numero dei suoi membri (cfr. per es. le Congregazioni particolari del Buon Governo), tenersi con periodicità regolare o convocazione straordinaria, o con membri eccezionalmente aggiunti, o in sede diversa dalla solita, o con altro presidente, o eccezionalmente davanti ad altra superiore autorità. Cosi una Congregazione può essere particolare perchè ridotta di membri ma trattare appunto, in quanto tale, all'uri di ordinaria amministrazione riservando alla Congregazione piena gli affari di maggiore importanza.
Accostarsi con gli schemi della dottrina giuridica moderna alle Congregazioni Particolari, e quindi alle Congregazioni Romane in genere e a quelle di esse che riguardavano il temporale nello Stato della Chiesa, può essere un punto di partenza di fatto dal quale conviene allontanarsi a misura che si progredisce nella loro conoscenza. È noto che in esse poteri giurisdizionali, legislativi, amministrativi, consultivi, politici, di governo si intrecciavano in una serie di competenze nelle quali è difficile orientarsi. Premesso che si tratta di corpi collegiali (o commissioni) cardinalizi, o prelatizi, o misti (talvolta anche con qualche deputato laico) istituiti per provvedere alla trattazione di negozi relativi a materie o persone secondo le competenze fissate istituzionalmente, essi ritrasformano, si succedono, si accrescono di numero per far fronte alle esigenze della Chiesa e dello Stato moderno in trasformazione. Le grandi Congregazioni cardinalizie romane, concepite dal 1587 come strumenti semplici e potenti di una politica accentrata nel pontefice, costituiscono da allora une costante dello Stato Pontificio nelle sue linee generali. In esso emergono le figure dei presidente (o prefetto) e del segretario.
Dalla monarchia pontificia di tipo assoluto (come si è consolidata dopo il concilio dì Trento e la riconquista cattolica) allo Stato della Chiesa del '700 il divariò e grande, e le Congregazioni Particolari sono appunto l'istituto cui ai ricorre come a espediènte ordinario ed empirico per risolvere di volta in volta singoli problemi o superare o allontanare crisi di strutturo.