Rassegna storica del Risorgimento
ARCHIVIO DI STATO DI ROMA FONDI ARCHIVISTICI; CONGREGAZIONI PAR
anno
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1966
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163
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VITA DELL'ISTITUTO
STATUTO !)
Art. 1. L'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, con sede in Roma nel Vittoriano, ha per compito di promuovere e facilitare gli studi sulla Storia d'Italia dal periodo preparatorio dell'Unità e dell'Indipendenza sino al termine della prima guerra mondiale* raccogliendo documenti, pubblicazioni e cimeli curando edizioni di fonti e di memorie, organizzando congressi scientifici.
Art. 2. - L'attività dell'Istituto si esplica attraverso l'opera della sede centrale e di Comitati provinciali:
a) con la pubblicazione della rivista Rassegna storica del Risorgimento e di una collezione scientifica:
6) con la organizzazione e l'incremento del Museo centrale del Risorgimento, in Roma, al Vittoriano, e con la creazione, il coordinamento e la sorveglianza dei Musei locali del Risorgimento secondo il disposto del R. decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;
e) con l'opera di persuasione verso i privati per una migliore conservazione del materiale documentario in loro possesso, per ottenerne il liberale uso agli studiosi e, ove sia possibile la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la dispersione e renderne più agevole la ricerca;
d) con lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni convegni di studiosi e con la partecipazione a manifestazioni culturali e celebrazioni indette da altri Enti.
Art. 3. In conformità degli ordinamenti che regolano gli Istituti storici italiani, fra i quali è inserito, l'Istituto è retto da un Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato.
Il Presidente provvede a quanto è necessario per il conseguimento dei fini dell'Istituto, amministra i fondi, dirige la Rassegna storica del Risorgimento , presiede i congressi scientìfici.
Il Presidente è coadiuvato nella sua azione da un Consiglio di presidenza composto di sette membri effettivi, di sua designazione, e di tre membri aggregati, ih rappresentanza dei Comitati provinciali.
I membri effettivi del Consiglio di presidenza durano in carica tre anni, gli aggregati un anno, gli uni e gli altri possono essere riconfermati.
Tra i membri effettivi il Presidente nomina un Vice presidente, un segretario generale, due revisori dei conti.
Art. 4. In Ogni Provincia in cui siano non meno di venti soci può essere costituito un Comitato al quale spetta la realizzazione locale dei compiti dell'Istituto.
Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto di un Presidente di cinque membri effettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.
l) Approvato con D. P. 1 marzo 1955, n. 357; modificato con D. P. 2 aprile 1957, n. 466 (Gazzetta Ufficiate, 3 luglio 1957, n. 164).