Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA FONDI ARCHIVISTICI; CONGREGAZIONI PAR
anno <1966>   pagina <164>
immagine non disponibile

164
Vita dell'Istituto
Tutti i componènti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comitato tinniti in assemblea e durano in carica un triennio. La votazione segreta. I soci impediti di partorii iure all'ade mitica possono far pervenire a quest'ultima il loro voto in busto chiusa.
I Presidenti dei Consigli direttivi, riuniti anch'essi in assemblea, procedono a loro volta ogni anno alla designazione dei tre membri aggregati presso il Consiglio di presi' denza dell'Istituto, di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 5. Le modalità per le adunanze delle assemblee dei soci e dei Presidenti dei Comitati provinciali sono stabilite dal .Regolamento di cui al successivo art. 10.
Art. 6. n Consiglio di presidenza e i Presidenti dei Comitali provinciali costituì* scono la Consulta dell'Istituto.
La Consulta viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'appro­vazione dei bilanci, per l'esame dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comitati, per la formulazione del programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientifici.
Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla maggio* ranza assoluta dei presenti.
Art. 7. Può esser socio dell'Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sede centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande di ammissione debbono sempre recare la firma di un socio presentatore.
I soci possono essere annuali o vitalizi. Gli uni e gli altri hanno diritto alln Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presidenza o dai Comitati provinciali.
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.
II Consiglio di presidenza dell'Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sen­tito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell'Istituto.
Art. 8. Le quote sociali vengono fissate dalla Consulta.
I Comitati provinciali versano le quote albi sede centrale entro il termine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di presidenza.
Le quote dei soci vitalizi vengono accantonate in nn fondo di riserva fino al rag­giungimento della somma di un milione.
L'Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9. I congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno.
La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale designato dalla Consulta.
Art. 10. Il Consiglio di Presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Re­golamento esecutivo del presente statuto.
REGOLAMENTO ESECUTIVO
Art. I. L'Istituto per lo storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusi­vamente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 466, del 2 aprilo 1957.
Art. 2. - Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legalo dell'ente; d'intesa con i colleghi del Consiglio ne promuovo ogni attività, convoca o presiedo le adunanze, firma gli atti ullìciulì, determina il trattamento economico degli impiegati.