Rassegna storica del Risorgimento
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1966
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Democrazia direttoriale e autoritarismo consolare 197
ncggiamenti d'ordine ideologico e politico, o da un progressivo irrigidimento di forme d'istituti. Esso procede a sbalzi, tra corsi e ricorsi, a seconda del momento e dell'ambiente a cui la carta si applica, alternando categoriche affermazioni di principio con più sfumate dichiarazioni programmatiche, innovazioni ardite e democraticamente aperte con una involuzione, in senso conservatore, di strumenti legislativi, e in cui i legislatori si destreggiano fra formule anodine, od ibride, od equivoche, quando non sono profondamente contradditorie, senza mai perdere di vista però il fine supremo della riforma. Le nuove costituzioni non hanno un impianto radicalmente nuovo e diverso dalla carta dell'anno IH, ma la ricalcano nella sua articolazione e nelle sue linee generali, rispettandone l'impostazione, i titoli, le suddivisioni e le disposizioni, perfino la lunghezza, qualche volta limitandosi addirittura a tradurne letteralmente molti articoli: l) prova evidente della volontà, da parte dei legislatori, di minimizzare il più possibile le innovazioni introdotte e di non allarmare l'opinione pubblica con riforme troppo radicali della struttura del regime politico. La stessa introduzione in alcune carte (come la Batava e la Romana) di una terminologia diversa, appropriata alle tradizioni storiche ambientali,21 ubbidisce alla stessa preoccupazione: è chiaro che lasciando inalterata la sostanza degli istituti esso aveva un significato puramente demagogico e contingente, e così va inteso, e non altro.
Apparentemente tutto sembra scorrere come prima, senza urti troppo forti, sui binari di un formalismo dottrinario monotono e stanco; in realtà sotto il cesello di sapienti e ben dosati, e mimetizzati, ritocchi è nata una teoria nuova postulante principi di diritto pubblico, ormai in lotta aperta con quelli del precedente diritto. Il principio della stretta separazione dei poteri e del regime rappresentativo è, come sempre, uno dei cardini fondamentali delle nuove costituzioni. Il sistema elettorale, basato sul suffragio indiretto a doppio grado, è rimasto lo stesso, ma le modalità che lo regolano sono sensibilmente modificate. La Dichiarazione dei diritti e dei doveri in testa alle costituzioni è in generale più succinta, stelle nuove carte si avverte la tendenza a limitare i
') Mentre la costituzione francese dell'anno III si compone di 377 articoli, più 22 di diritti e 9 di doveri (totale 408), quella Romana comprende 372 articoli, più 21 e 9 Orticoli di diritti e di doveri (totale 403). Quella Batava consta di 308 articoli, più 72 di principi generali civili e politici (totale 380). Quella Elvetica si compone di 370 articoli, più 30 di diritti e doveri (totale 400); quella Cisalpina di Trouvé iti 377 articoli, più 22 di diritti e 9 di doveri (totale 408): proprio come quella francese del 1795. Più corta di tutte è la costituzione consolare dell'anno Vili con 95 articoli. Anche aggiungendo gli 86 artìcoli del Senato-Consulto del 4 agosto 1802, essa resta sempre la più breve di tutte. Testo dì essa, in A. SAJTTÀ, Costituenti e Costituzioni detta Francia moderna* Torino, 1952, pp. 189-210; L. Ducuxr, H. MONMEH, R. BONNARD, Lea Constitutions et les principates loia poliiìquv.s de la Franca dapùi Ì7II9, VII ed., Paris, 1952, pp. 109-132. Per quanto riguarda lsi trasposizione di articoli della vecchia costituzione nette nuove, ricordiamo il caso della Romana in cui i 22 articoli dei diritti e i 9 dei doveri non sono che una traduzione letterale e completa degli artìcoli della carta francese del 1795.
") Neil costituzione Romana! membri del Direttorio si chiamano Consoli, il Consiglio degli Anziani Senato, quello dei Cinquecento Tribunato. Nella Batava, il Corpo Legislativo ai chiama Corpo rappresentativo, quello dei Cinquecento Prima Camera, quello degli Anziani Seconda Camera. Nell'Elvetico, invece, mentre il nome del Consiglio dei Cinquecento resta immutato, quello degli Anziani prende il nome di Senato.