Rassegna storica del Risorgimento

anno <1966>   pagina <198>
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Catto Zughi
primi e a dare maggior peso e valore ai secondi. Sullo stato politico dei citta­dini non possiamo dir** ohe le nuove earte siano più liberali di quella francese. Apparentemente il suffragio elettorale è allargato alla base, nelle asse ni Idee primarie: in realtà è limitato da una casistica tale di eccezioni da restringere notevolmente uu tale diritto. Ai motivi d'esclusione contemplati dalla costi­tuzione francese, la Hata va aggiunge addirittura quello del mancato giura­mento di fedeltà alla repubblica e alla nuova costituzione e d'irriducibili* avversione per il governo stathudcriano, il federalismo e l'aristocrazia. Cosa ancora più grave, la Romana giunge a riconoscere il diritto di voto soltanto agli iscritti nel ruolo della guardia nazionale sedentaria. ' Nell'Elvetica, invece, sono esclusi dal diritto di voto anche i ministri del culto. Circa l'età la Batava. l'abbassa da 21 a 20. con un soggiorno però di due anni consecutivi nel terri­torio della repubblica, e non di uno soltanto com'era contemplato nella costi­tuzione francese. se nell'Elvetica il censo è escluso, esso è presente in tutte le altre in misura pressocchè identica. C'è di più. Mentre nella costituzione dell'anno HI le assemblee primarie ed elettorali procedevano in due tempi successivi e distinti alla nomina del Corpo Legislativo, in quella Batava (dove l'avversione contro il bicameralismo era assai forte) l'elezione si faceva in bloc­co, senza alcuna specifica distinzione di Camera: la distribuzione nei due Con­sigli avveniva successivamente, e ogni anno, per opera degli stessi deputati eletti riuniti in assemblea generale. Aggravata, al contrario, risulta la posi­zione degli stranieri: la residenza nel territorio della repubblica per l'acquisto della cittadinanza era portata da 7 a 10 anni nella Batava, a 14 nella Romana e nella Cisalpina, a 20 addirittura nell'Elvetica. Un articolo però della Romana 2' lasciava arbitro il generale in capo di concedere la cittadinanza a tutti gl'indi­vidui investiti di funzioni civili e militari nella repubblica.
Né minori erano le variazioni riguardanti le norme del potere legislativo. Il bicameralismo era conservato in tutte le costituzioni, ma limitato e control­lato nelle sue attribuzioni, e se il meccanismo dei poteri restava pressoché iden­tico a quello della carta francese, alquanto differenti sono le norme che lo regolano. Se i Consigli hanno una quasi identità di competenze speciali e la re­golamentazione dei rapporti esistenti tra le due assemblee non è stai a innovata, i poteri invece dei Consigli diminuiscono sensibilmente. Mutano anzitutto le condizioni d'eleggibilità delle due assemblee. Mentre in Francia i rappresen­tanti sono nominati per un periodo dì tre anni, e rinnovabili per un terzo ogni anno, nell Elvetica essi restano in carica più a lungo: otto anni i Senatori (cioè gli Anziani), rinnovabili per un quarto negli anni dispari; sei quelli del Gran Consiglio, rinnovabili per un terzo negli anni pari. Nella Romana, al contra­rio, il Tribunale si rinnova ogni due anni di uu terzo e il Senato di un quarto. Anche il numero dei rappresentanti viene sensibilmente ridotto: nella Batava (dove j ministri di qualunque culto non possono essere eletti)3 e nella Cisal­pina, come nella Francese, la scelta è proporzionata al numero della popola­zione; nell'Elvetica e nella Romana invece è proporzionata al numero dei can­toni o dei dipartimenti. Anche l'età varia: si passa dai 30 anni d'età e 10 di
l) Art. 273. *) Art. 368. 3 Art. 33 della Batava.