Rassegna storica del Risorgimento
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1966
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Catto Zughi
primi e a dare maggior peso e valore ai secondi. Sullo stato politico dei cittadini non possiamo dir** ohe le nuove earte siano più liberali di quella francese. Apparentemente il suffragio elettorale è allargato alla base, nelle asse ni Idee primarie: in realtà è limitato da una casistica tale di eccezioni da restringere notevolmente uu tale diritto. Ai motivi d'esclusione contemplati dalla costituzione francese, la Hata va aggiunge addirittura quello del mancato giuramento di fedeltà alla repubblica e alla nuova costituzione e d'irriducibili* avversione per il governo stathudcriano, il federalismo e l'aristocrazia. Cosa ancora più grave, la Romana giunge a riconoscere il diritto di voto soltanto agli iscritti nel ruolo della guardia nazionale sedentaria. ' Nell'Elvetica, invece, sono esclusi dal diritto di voto anche i ministri del culto. Circa l'età la Batava. l'abbassa da 21 a 20. con un soggiorno però di due anni consecutivi nel territorio della repubblica, e non di uno soltanto com'era contemplato nella costituzione francese. se nell'Elvetica il censo è escluso, esso è presente in tutte le altre in misura pressocchè identica. C'è di più. Mentre nella costituzione dell'anno HI le assemblee primarie ed elettorali procedevano in due tempi successivi e distinti alla nomina del Corpo Legislativo, in quella Batava (dove l'avversione contro il bicameralismo era assai forte) l'elezione si faceva in blocco, senza alcuna specifica distinzione di Camera: la distribuzione nei due Consigli avveniva successivamente, e ogni anno, per opera degli stessi deputati eletti riuniti in assemblea generale. Aggravata, al contrario, risulta la posizione degli stranieri: la residenza nel territorio della repubblica per l'acquisto della cittadinanza era portata da 7 a 10 anni nella Batava, a 14 nella Romana e nella Cisalpina, a 20 addirittura nell'Elvetica. Un articolo però della Romana 2' lasciava arbitro il generale in capo di concedere la cittadinanza a tutti gl'individui investiti di funzioni civili e militari nella repubblica.
Né minori erano le variazioni riguardanti le norme del potere legislativo. Il bicameralismo era conservato in tutte le costituzioni, ma limitato e controllato nelle sue attribuzioni, e se il meccanismo dei poteri restava pressoché identico a quello della carta francese, alquanto differenti sono le norme che lo regolano. Se i Consigli hanno una quasi identità di competenze speciali e la regolamentazione dei rapporti esistenti tra le due assemblee non è stai a innovata, i poteri invece dei Consigli diminuiscono sensibilmente. Mutano anzitutto le condizioni d'eleggibilità delle due assemblee. Mentre in Francia i rappresentanti sono nominati per un periodo dì tre anni, e rinnovabili per un terzo ogni anno, nell Elvetica essi restano in carica più a lungo: otto anni i Senatori (cioè gli Anziani), rinnovabili per un quarto negli anni dispari; sei quelli del Gran Consiglio, rinnovabili per un terzo negli anni pari. Nella Romana, al contrario, il Tribunale si rinnova ogni due anni di uu terzo e il Senato di un quarto. Anche il numero dei rappresentanti viene sensibilmente ridotto: nella Batava (dove j ministri di qualunque culto non possono essere eletti)3 e nella Cisalpina, come nella Francese, la scelta è proporzionata al numero della popolazione; nell'Elvetica e nella Romana invece è proporzionata al numero dei cantoni o dei dipartimenti. Anche l'età varia: si passa dai 30 anni d'età e 10 di
l) Art. 273. *) Art. 368. 3 Art. 33 della Batava.