Rassegna storica del Risorgimento

anno <1966>   pagina <199>
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Democrazia direttoriale e autoritarismo consolare
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residenza per il Consiglio elei .Inmuri e 40 per gli Anziani e 15 di residenza della costituzione Francese, della Barava e dell*Elvetica ai 25 e 35 anni richiesti rispettivamente dalla Romana e dalla Cisalpina con l'obbligo d'una residenza rispettiva di 3 e 5 anni consecutivi. Anche per la rieleggibilità dei rappresen­tanti le condizioni variano: si passa dai due anni d'intervallo nella costituzione dell'anno III ai tre della Batava. A Roma invece i membri decaduti potevano essere rieletti immediatamente . E non è tutto. Una innovazione importan­te è introdotta con il principio delle vacanze parlamentari. Questa nornia,sco-nosciuta alla costituzione Francese, appare per la prima volta nella Romana ' e di là scivola, in misura più attenuata, nella costituzione Trouvé. E chiaro che durante il vuoto legislativo tutto il potere restava nelle mani dell'ese­cutivo. Un altro punto, sul quale la Romana introduce una nuova norma, riguarda la presentazione delle risoluzioni del Tribunato al Senato: se nel ter­mine di due mesi quest'ultimo non avesse deliberato, la risoluzione doveva essere considerata come approvata e inviata direttamente al Consolato.2'
Se il Corpo Legislativo esce indebolito dalle riforme introdotte, l'esecutivo, al contrario invece vede aumentare sensibilmente i suoi attributi.3' Il potere resta sempre affidato ad un governo collegiale di cinque o di tre membri (come a Roma), regolato da identiche norme di rinnovo; ma avviene fuori dei Consigli (Romana e Batava) e non dentro, mentre la elezione a direttore, affidata nor­malmente alla seconda Camera, veniva compiuta su una lista di tre nomi nella Batava e di 6 nella Romana (invece di 10, come fissava la costituzione Francese dell'anno III), preparata dalla prima Camera, e non dopo 5 anni, ma decorsi tanti anni quanti erano stati in l'unzione (Romana). Nell'Elvetica, al contra­rio, l'elezione viene fatta a turno dalle due Camere su una lista di cinque nomi preparata dall'altra Camera. Innovazione importante, che troveremo alla
1 ' L'art. 56 parla dei quattro mesi consecutivi di vacanza simultanea ogni anno da parte dei Consigli legislativi.
2) Aitt. 99 e 100.
3J Fin dal primo momento l'aumento dei poteri dell'esecutivo sul legislativo, con­templato nelle nuove costituzioni elargite dal Direttorio nei territori liberati, rispetto alla carta deiranno III, era stato il fatto che più aveva colpito gli osservatori politici, e ne avevano tratto tristi auspici per la Francia e le repubbliche vassalle. La gran forza accor­data per essa al Direttorio elvetico, aveva scritto da Basilea il 20 pluvioso VI (8 febbraio 1798) il ministro cisalpino al Melzi, fa ben vedere il bisogno d'averne altrettanto il fran­cese: Arrh. Marescalchi, curi. 2. Il ministro cisalpino degli Esteri, Carlo Testi, vedeva addirittura ne N'accresciuto potere del Direttorio un attentato alla libertà e all'indipen­denza dei popoli. Conoscerete meglio voi adesso la solidità di questi principi, scriveva il 7 germinale (27 marzo) al Melzi in Kastadt. in leggendo la Costituzione Romana che vi compiego. Osserverete in essa la quasi illimitata potestà del Consolato, ossia del Direttorio, acciò nou venga turbata dai Consigli Legislativi l'influenza dei loro conquistatori; vi noterete concentrati hi uno solo tre ministeri, Marina. Guerra e Affari Esteri, nella persona d'un francese, e stupirete soprattutto di leggete per articolo costitu­zionale che ninna legge possa aver forza in quella nuova repubblica senza la sanzione del generale in capo, a cui inoltre e concessa costituzionalmente facoltà di far addnttare come emanate dal Corpo Legislativo quelle leggi che gli sembreranno opportune finché non sia stato firmato un trattato d'alleanza fra la Krpubblica francese e la Romana. Arch. M itisi rat., car. 12.