Rassegna storica del Risorgimento

anno <1966>   pagina <200>
immagine non disponibile

200 Carlo Zughi
soglia del regime consolare dell'anno Vili: nell'Elvetica ì meni bri decaduti pas­sano di diritto nel Senato, dove possono restare otto anni. I poteri però sono diversi. Se, come sempre, ogni attività legislativa è formalmente e rigorosa­mente preci usa all'esecutivo, le attribuzioni si allargano. Nella Baiava, ad esem­pio, i inane commissari della Tesoreria nazionale (come i Consigli d'ammini­strazione delle colonie) sono eletti e destituiti dal Direttorio (contrariamente a quanto stabiliva la costituzione Francese), con l'obbligo però che le istru­zioni preparate dal governo fossero approvate dal Corpo Legislativo. Anche la nomina degli accusatori pubblici nelle cause criminali presso le varie corti di giustizia dipartimentali sono di pertinenza dell'esecutivo. J Nell'Elvetica il Di­rettorio può destituire, per una durata massima di due anni, tutte le ammi­nistrazioni elette e i giudici, e nominare, oltre ai commissari della Tesoreria, gli accusatori, i presidenti e i cancellieri dei tribunali superiori. Nella Romana la nomina dei funzionari preposti alla direzione delle contribuzioni indirette e all'amministrazione dei beni nazionali, dei tre grandi edili componenti l'uffi­cio centrale delle comuni e dei tre grandi questori incaricati delle riscossioni dei proventi e dei pagamenti, del procuratore nei tribunali civili, del suo so­stituto e dello scrivano spetta di diritto al Consolato. E non è tutto. Un arti­colo pone praticamente la libertà di stampa alla mercè dell'esecutivo. La costi­tuzione contempla inoltre gravi limitazioni alla libertà d'associazione e di riunione. Nessuna capacità d'influire sulla vita politica dello Stato era rico­nosciuta a qualsiasi organizzazione o tipo di società popolare.2) Tra i requisiti essenziali per occupare determinate cariche, quello di essere coniugato o ve­dovo era uno dei più noti. Nella costituzione Francese il requisito era richiesto soltanto per i membri del Consiglio degli Anziani. Nella Romana viene allar­gato ai membri del Consolato, del Senato, dell'Alta pretura, della Grande que­stura. Cosa ancora più grave, nessun funzionario pubblico poteva entrare in carica se prima non prestava giuramento d'odio alla monarchia e all'anar­chia e di fedeltà alla repubblica e alla sua costituzione.
Nella costituzione Cisalpina, studiata da Trouvé col concorso di Faypoult e di un gruppo di consiglieri moderati, la rappresentazione dell'esecutivo in molti punti si lascia addirittura indietro l'Elvetica e la Romana. Organo col­legiale modellato sul sistema francese, il Direttorio cisalpino ne ripete sempre la funzione, il nome ed anche il numero dei membri; ma il respiro si è fatto più ampio e le ambizioni più nette. E non si tratta più e soltanto di norme regolamentari o procedurali tali da permettere alla repubblica un cammino più spedito e meno complicato e da eliminare incresciosi e lunghi conflitti di competenza tra i singoli poteri; né dell'età minima dell'elezione dei memblli, portata da 35 a 36 anni, o d'un diverso sistema d'elezione, o della facoltà più o meno larga concessa ai membri d'assentarsi dal luogo di residenza senza l'autorizzazione del legislativo, o del principio della gradualità delle funzioni, già espresso nella precedente carta e qui riaffermato con più energia,3) o del­l'abolizione del divieto ai direttori di conversare in privato con ministri esteri,
J)Art. 281 della Baiava.
2) Artt. 344 e 351 della Romana.
3) Art. 135 della prima costituzione cisalpina; 137 della Romana u 138 della costi­tuzione Trouvé-.