Rassegna storica del Risorgimento

anno <1966>   pagina <201>
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Di'inocruzia direttoriale e autoritarismo consolare 201
codificato ut-Ila carta precedente, '' o della riduzione dei membri a tre fino ad un massimo di sei, -> o della soppressione della clausola vietante la nomina a direttore od a ministro a quanti possedevano fondi fuori dej territorio della repubblica,3' o detl*attxil}U9sione all'esecutivo del diritto finale di decidere in materia di contestazione di voto in sede di assemblea primaria, che la prima carta riconosceva al tribunale civile del dipartimento,4' o della possibilità di controllare o di manovrare meglio, per il maggior peso che gli veniva ricono sciuto. la guardia armata dei Consigli, non più reclutata nella guardia nazionale sedentaria, ma nei diversi corpi dell'armata attiva,3' ecc.. attribuzioni che pur avevano tutte un loro preciso significato; ma di qualcosa di ben più sostan­ziale e profondo. Ai vecchi poteri sanciti dalla prima costituzione (nomina dei ministri, dei generali in capo e degli ufficiali superiori, dei commissari, dei ri­cevitori dipartimentali delle imposte, dell'amministratore dei beni nazionali, degli agenti diplomatici, ecc.), se ne aggiungono altri non meno rilevanti: come la nomina di tutti gli ufficiali al disopra del grado di capitano e il diritto di dimettere tutti i militari di qualunque grado siano, reiezione sostitutiva dei membri delle varie amministrazioni dipartimentali e municipali morti o dimis­sionati o destituiti, che nella carta precedente era lasciata al responso elettorale, la facoltà di accelerare la formazione delle leggi e chiederne l'abrogazione alle assemblee, di destituire l'accusatore pubblico presso i tribunali criminali, di negoziare e sottoscrivere convenzioni segrete con potenze estere e renderle esecutive senza la necessaria preventiva ratifica da parte dei Consigli legisla­tivi, richiesta dalla costituzione per tutti i trattati e gli accordi pubblici: *' con­cessione grave, quest'ultima, modificante sostanzialmente la lezione della vec­chia costituzione, la quale, accennando ad una provvisoria esecuzione, ri­conosceva al legislativo un diritto preciso di giudizio e quindi di decisione e di convalida. Il fatto che la costituzione Trouvé, qui modellata sulla Romana, facesse espresso divieto all'esecutivo di alienare territori della repubblica, non toglieva molto alla gravità della concessione, in quanto era assai difficile, per non dire impossibile, che l'esecutivo potesse prendere decisioni simili senza consultare la rappresentanza nazionale. C'era invece un campo più fertile ed allettante d'azione dove l'esecutivo guardava da tempo con occhi cupidi, re­clamando per il governo un diritto esclusivo di decisione al di fuori d'ogni con­trollo e dove più aspro era l'urto col rivale potere: il terreno' finanziario. È qui, soltanto qui, che va ricercata la ragione vera e determinante della riforma del vecchio articolo costituzionale.
Ma non è solo il principio elettivo della scelta dei funzionari, fino allora costantemente applicato, ad essere alterato. Un altro principio, fino allora escluso, incomincia ad affermarsi nelle nuove costituzioni; quello della gradua­lità delle funzioni nell'assegnazione degli incarichi e degli uffici pubblici. In
'1 Art. 156 della prima costituzione cisalpina.
*) Art. 150 della prima costituzione cisalpina e 135 della costituzione Trouvé. w Art. 155 delta prima costituzione cisalpina.
*) Art. 22 della prima costituzione cisalpina e 20 della costituzione Trouvé. *) Art. 65 della costituzione francese dell'anno III e della prima Cisalpina, 67 della Romana, 66 della costituzione Trouvé.
to> Artt. 150, 151, 189, 242, 826 della costituzione Trouvé.