Rassegna storica del Risorgimento
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1966
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202 Carlo Za filli
altre parole si vuoi sostituire la competenza ai ineriti politici un personale maturato ed affinato negli uffici alla scelta indismniinata ad opera di assemblee: creare, cioè, una tradizione, una continuità di funzioni, una classi* dirigenti' di professionisti dell'amministrazione al di fuori n al di sopra dei sussulti e delle alterne vicende della politica e dei partiti, al servizio non di una fazione ina dello Stato. Il principio, enunciato da Mirai irati fin dal dicembre 1789. riaffermato da Bonapartc uella famosa lettera confidenziale a Tallcyrand del novembri- 179? e da Madame de Stadi nel suo trattato dell'anno successivo, era stato incluso nel progetto di costituzione elaborato dalla Commissione degli undici, '' ma la Convenzione l'aveva respinto. Ora riappare alla ribalta. fa capolino urli'Elvetica e si afferma clamorosamente nella Romana2> dove è imposto come una condii io si ne qua non per accedere a cariche superiori. Datinoli, alla vigilia del 18 Brumaio ne farà addirittura tmo dei cardini della costituzione che preconizza. C'è di più. L'accentramento amministrativo è marcato dall'apparizione d'una figura giuridica fino allora sconosciuta, che sarà una delle caratteristiche fondamentali del regime consolare ed imperiale: il prefetto. Se nella Romana esso non esercita che le funzioni adempiute in Francia dai commissari dipartimentali, nell'Elvetica però ha già i poteri che gli riconoscerà la costituzione dell'anno Vili. Non solo sceglie il presidente della Camera amministrativa, ma assiste di diritto alle sue deliberazioni, nomina e revoca gli agenti nazionali dei comuni, i sottoprefetti dei distretti, i presidenti, gli accusatori pubblici e i cancellieri dei tribunali inferiori. Anche l'organizzazione del potere giudiziario tende a scostarsi dal sistema codificato nella costituzione Francese dell'anno III. Nella costituzione Trouvé c'è un giurì d'accusa creato allo scopo d'esercitare una specie di censura politica. Nella Batava non c'è il giuri, né il tribunale di cassazione, ma un tribunale speciale incaricato di giudicare i reati commessi dai giudici. Lo stesso problema religioso ha una diversa impostazione nelle varie costituzioni. Si passa da ima generica libertà di culto espresso nella Francese e nella Batava ad una precisa presa di posizione contro la religione cattolica nell'Elvetica. Nella Romana, invece, l'unica garanzia della libertà di coscienza risiede fuori della costituzione stessa, in una dichiarazione del generale Berthier del 18 febbraio 1798.3) Né dobbiamo dimenticare il problema della revisione costituzionale. Mentre la carta francese stabiliva che la revisione era possibile soltanto dopo 9 anni e ornando la proposta degli Anziani, approvata dai Cinquecento, fosse stata presentata tre volte a distanza di tre anni l'ima dall'altra e la Romana snelliva la procedura riducendo il periodo a 7 anni, la Batava affermava semplicemente che la revisione doveva aver luogo al principio del 1804 e, in seguito, ogni 5 anni, sia su proposta della prima Camera, sia, fatto del tutto nuovo, su proposta di 15 mila cittadini elettori:4' una vittoria, questa, del partito unitario, lungamente preparata nonostante la resistenza del Direttorio francese.
') Titolo IILartt. 21 e 27.
*> Arti. 360 e 301.
*) Cfr. A. DCFOVRCQ, Le regime jaeobtn en Italie. Elude sur la Rèpublique romaine, Paris, 1900, p. 106 sgg.: Y, 35. GUJNTEM.A, La giacobina Repubblica romana, cit., pp. 120-121. Cfr. anche, J. GODKCHOT, ha Grand Nativa, 11. p. 44-1 sgg.
*J Arti. 304 e ,305 della costituzione Batava.