Rassegna storica del Risorgimento

anno <1966>   pagina <203>
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Democrazia direttoriale e autoritarismo consolare 203
Dallo schematismo dì uà pensiero costituzionale configurato nella mecca­nica divisiono dei poteri e nella supremazia assoluta del potere legislativo sull'esecutivo, si passa gradatamente ad una impostazione più dinamica dei rapporti tra i singoli poteri. Al principio dello Stato elettivo, ch'era alla base di tutte le carte precedenti, i nuovi legislatori oppongono il principio dello Stato autoritario, che non è, o non ancora, la dittatura dell'esecutivo, né quella del legislativo, ma. piuttosto, l'equilibrio tra i poteri. Non dobbiamo però dimenticare che qui non siamo che agli inizi e che le riforme introdotte* per quanto radicali e significative siano, non riflettono che un momento sol­tanto di un processo storico ancora in fase di evoluzione, e forse nemmeno il più alto. Tra il tipo di costituzione che i termidoriani revisionisti vagheggiano e quella consolare dell'anno Vili c'è un abisso. Questa è prona davanti alla volontà e all'arbitrio di un nomo; quella ha ancora tutti i suoi poteri distinti, indipendenti e funzionanti. Gli stessi progetti elaborati da Sieycs e da I)annoti alla vigilia del 18 Brumaio, che pur segnano un passo avanti, contengono nor­me e principi similari. Probabilmente se il Direttorio avesse osato affrontare la revisione della carta all'indomani del 18 Fruttidoro o del 22 Floréal la re­pubblica avrebbe potuto salvarsi e forse si sarebbe evitato il colpo di Stato di Bonaparte. Non ritoccandola in tempo, e quando le circostanze lo impone­vano, e continuando a violarla sistematicamente* veniva per forza di cose ad attirare addosso alla repubblica un discredito tale da autorizzare qualunque attentato, e da rendere possibile qualsiasi avventura. Il regime politico che i revisionisti auspicano è ormai in nuce, nelle sue linee generali, nelle costituzio­ni elargite o riformate del 1798. La sterzata verso forme di autoritarismo e di controllo della vita pubblica e amministrativa e lampante e ciò spiega a suffi­cienza l'allarme, le preoccupazioni, la diffidenza e la resistenza opposta contro ogni manomissione della vecchia costituzione dai repubblicani puri, dai demo­cratici, dai radicali e dai giacobini, abituati a considerare il popolo sovrano, a mettere tutto il potere nei Consigli e costantemente dominati dalla paura di veder spuntare un nuovo Cesare, o un nuovo monarca. È chiaro che le poche e generiche affermazioni democratiche che qua e là si riscontrano nella Batava e nella Romana non sono che momentanee concessioni imposte dalle circostanze e dall'ambiente storico, destinate a scomparire col tempo senza lasciare traccia alcuna. C'è, è vero, in queste costituzioni, un'organizzazione finanziaria più razionale, una più precisa distinzione dei rapporti tra Stato e Chiesa, un siste­ma giudiziario gerarchi zza t o, una riafl'ermazionc ancora più categorica e so­lenne dell'abolizione dell'.4/ic/e/i regime, della feudalità, della nobiltà, degli ordini privilegiati, della libertà economica, mentre il potere legislativo, anche se ridotto, conserva sempre la sua supremazia. Ne dobbiamo dimenticare che tali costituzioni incominciano a riflettere con sempre maggior attenzione e preoccupazione interessi ed esigenze nazionali. In Svizzera la costituzione unitaria del 1798, proclamando l'abolizione di tutti i privilegi di luogo, di classe-e di censo, gettò le basi dello Stato moderno. Molti prìncipi della Batava e dell'Elvetica vennero accolti nelle costituzioni liberali che i due paesi si diedero nel 1848. In Roma l'esclusione della religione cattolica come religione di Stato rappresenta un gran passo avanti come affermazione di laicismo e di libertà. Afa c'è anche un'amministrazione locale fortemente centralizzata con circoscri­zioni territoriali differenti dalle tradizioni locali, un'ingerenza sempre più ac­centuata dell'esecutivo nella vita e nel meccanismo dello Stato, la tendenza a