Rassegna storica del Risorgimento
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1966
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pagina
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212
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Georg Lutz
quelli cui viene fatta violenza condannino ciò che è stato loro fatto come offesa a tutti i diritti umani e divini e che d'altra parte i vincitori non si accontentino del loro trionfo, ma sentano il bisogno di giustificarlo anche moralmente e presentarlo come ragione superiore. Se la teoria non precede la prassi, è la prassi che forma la teoria e se la tira dietro... Niente minaccia tanto la sicurezza pubblica quanto quella confusione di tutti i concetti del diritto, che scorge nell'atto di violenza la lotta del diritto contro un altro diritto, o, poiché due specie di diritto non possono esistere, il prevalere del vero diritto contro un nondiritto, finora spacciato falsamente come diritto . Il problema, nel fondo sempre insolubile, di decidere tra due diritti soggettivi che appaiono assolutamente l'uno opposto all'altro, viene evitato dall'articolo pure se è costretto, improvvisamente, a riconoscere una certa relatività nel diritto storico tradizionale. Da una parte definisce il successo come arbitrio, ma dall'altra mette in dubbio la capacità funzionale di un diritto universale che vincoli tutti. Quando, però, nell'urto tra diritto antico e nuovo diritto soggettivo non appare possibile nessun compromesso e nessun accordo, non rimane altro che il semplice rifiuto della pura violenza come istanza creativa del diritto. ''
Con ciò l'articolo, che è cominciato con ponderate riflessioni e giudizi differenziati e testimonia in generale la notevole e intelligente imparzialità dell'autore, getta la colpa dell'imbrogliata situazione giuridica europea solamente e unilateralmente al nuovo diritto soggettivo dell'Italia, poiché essa ha posto le sue rivendicazioni sulla via della violenza contro il diritto antico ed é pronta ad ottenere dell'altro. La questione, però, se in una determinata situazione l'uso della violenza sia giustificato, la questione se e fino a che punto la violenza possa essere un mezzo di politica meditata, non è affatto trattato, come pure l'analogo problema della centenaria tradizione europeo-occidentale del diritto di resistenza; si risponde affermativamente solo per il caso della conservazione dell'indipendenza nazionale e statale.3' Ora la parola conservazione3) ha in tedesco un doppio significato: quello di difesa in questo senso viene qui adoperata e quello di accettazione ; la questione che dovrebbe allacciarsi a questo duplice significato, non è posta: la questione, cioè, se
decisamente detto Buuscn; essa è cominciata; ma anche questo si avvererà, che essa è un giudizio uni versale; in Germania vi ancora la scolta se essere incudine o martello, lanciarsi trascinare in giudizio o eseguirlo pieni di timor di Dio e di coraggio . (AZ 1859, 7-VI; da una recensione ti: CHRISTIAN V. BUNBCN, Cott in Vr Geschichtc). - Un successivo capitolo tornerà ancora su questo argomento.
*) AZ 1860, 3-XII:L)ic Anuoxioncn und das Volkerrecht .
*) PZ 1860, 29-11; -Dar Frieao .
3) Erhultung .