Rassegna storica del Risorgimento
CRISPI FRANCESCO; ITALIA RIFORME AMMINISTRATIVE 1887-1890
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1966
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278
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278 Romualdo Giuffrida
Succeduto al Depretis, elio aveva tentato di ri formare la legge comunale e provinciale, il Crispi che, sin dal 1863, si èva Opposto all'estensione sic et simpli-cUer della legislazione del Regno sardo al nuovo Regno,1) nella seduta del 18 novembre 1887 presentò alla Camera un progetto che apportava modifiche sostanziali alla precedente legislazione in materia.
La riforma elettorale politica del 1882 aveva creato una notevole sperequa* /ione tra il corpo elettorale politico e quello amministrativo corrispondenti rispettivamente al 7 e al 6,5 della popolazione 2) e in merito, nella relazione al progetto, si osservava: Perchè il Comune sia completamente rappresentato e gli interessi locali abbiano la migliore soddisfazione, bisogna estendere quanto è più possibile l'elettorato amministrativo. Di qui la necessità di dare il voto a tutti gli inscritti nelle liste elettorali politiche. 1 requisiti per l'esercizio del diritto elettorale politico sono indubbiamente sufficienti per conferire la capacità elettorale amministrativa. D'altronde la contraddizione non consente che chi ha il voto politico, che esprime interessi maggiori, non possa avere il voto amministrativo che rappresenta interessi minori .
Sostanzialmente tali principi affondavano le loro profonde radici negli studi del Crispi sulle istituzioni comunali.
Non vogliamo ripristinato egli aveva scritto nel 1850 l'antico Comune ma vogliamo e affrettiamo coi voti il Comune che a sviluppare liberamente le sue forze naturali sia investito di tutte le attribuzioni economiche, morali, ed amministrative compatibili con l'unità dell'ordinamento dello Stato. Bisogna dunque mantenere i limiti tra il potere politico dello Stato e il potere amministrativo del Comune; bisogna riconoscere che vi ha nel Comune qualcosa di naturalmente organico ed autonomo come nella famiglia e nella proprietà individuale .a)
Le norme della nuova legge Comunale e Provinciale, che vennero raccolte e coordinate nel Testo Unico del 10 febbraio 1889, n. 5921, modificarono radicalmente il sistema adottato sino all'ora e concessero l'elettorato attivo non più, in base al censo, ma alla capacità. In quanto all'elettorato passivo si stabilirono con precise configurazioni giuridiche i vari casi d'ineleggibilità.
Inoltre: si rese elettivo il Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti; si affidò alla Magistratura, il compito di costituire gli uffici elettorali e di farli presiedere da funzionari dell'ordine giudiziario. Si adottò, infine, il sistema del voto limitato che, sostituendo la lista maggioritaria, rese possibile la rappresentanza della minoranza.
La riforma costituì indubbiamente un passo decisivo verso l'evoluzione in senso democratico degli enti autarchici poiché li sottrasse, sia pure in parte, all'ingerenza del potere centrale e li dotò sovrattutto di una rappresentanza espressa da più larghi strati sociali. *) Non va dimenticato che proprio tale riforma, anche se controbilanciata dalla diminuzione, operata dal Crispi, delle
tó Atti Parlamentari (A. P.). Dì scansioni della Canuta, tornata del 24 aprile 1863. 2) G. SCHKPJS, Ls elezioni comunali 0 provinciali, in CottiO anni di amministrazione pubblica, numero speciale della rivinta Amministrazione Civile, V (1961), un. 47-5.1, p. 283. sì F. CRISPI, Sltidi ecc., in op. cit., pp. 90-91. *) G. ScnEPis, op. cit., p. 319.