Rassegna storica del Risorgimento

CRISPI FRANCESCO; ITALIA RIFORME AMMINISTRATIVE 1887-1890
anno <1966>   pagina <280>
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280 Romualdo Giuffrida
D'altra parte, sin dal 1873, il Cri spi aveva presentato un progetto di legge inteso ad istituire un giudizio contenzioso avanti il Consiglio di Stato per quelle materie che la legge del '65 aveva attribuito alla competenza delle autorità amministrative. Tale progetto non venne discusso per la clausura della sessione parlamentare né giunse in porto quando il Crispi lo riprcsentò nel 1875. Uguale sorte toccò a progetti del genere presentati dal Nicotera nel 1877 e dal Depretis nel 1884 e nel 1886.
L'attenzióne dell'opinione pubblica sul problema era stata polarizzata da Silvio Spaventa col noto discorso tenuto il 6 maggio 1880 alla Associazione Co­stituzionale di Bergamo. In quella occasione l'illustre giurista aveva sostenuto la necessità di integrare la legge del 1865 istituendo una difesa giurisdizionale per quel vasto numero di diritti e interessi, che ne erano rimasti privi e che in­vece in altri paesi trovavano adeguata tutela.*) Pertanto, allorché il Crispi pre­sentava alla Camera un progetto di legge inteso ad istituire una IV Sezione del Consiglio di Stato con competenza in materia di giustizia amministrativa per sottrarre i cittadini agli arbitri amministrativi, non soltanto varava una riforma lungamente auspicata, ma dava al problema una soluzione, che costituiva una notevole conquista profondamente liberale, considerato tra l'altro che essa non aveva un carattere ripristinatorio sibbene innovatore: prevedeva infatti la tutela giuridica della quasi totalità di casi di arbitri amministrativi, che ne erano sfor­niti anche nel sistema in vigore prima del 1865.2)
H progetto mirava a sottrarre l'amministrazione di tutti i gradi e nelle materie più importanti ai pericoli di partito e ad assicurare a quei diritti indivi­duali, che avevano fondamento nel diritto pubblico, una protezione per certi rispetti uguale a quella che era assicurata ai diritti privati mediante la giurisdi­zione civile.
Alla IV Sezione del Consiglio di Stato la legge attribuì una competenza di carattere generale (mai esistita in passato) a decidere sui ricorsi per incompeten­za, eccesso di potere e violazione di legge, contro atti o provvedimenti di un corpo amministrativo deliberante aventi per oggetto un interesse d'individui e di enti morali giuridici, purché i ricorsi medesimi non fossero di competenza della au­torità giudiziaria, né si trattasse di materia spettante alla giurisdizione e alle attribuzioni contenziose di corpi e di collegi speciali.
Con la legge del 1 maggio 1890, sempre per opera del Crispi, fu posto in essere ini nuovo sistema di giustizia amministrativa locale attribuendo alle Giunte Provinciali amministrative la competenza a decidere in primo grado sui ricorsi avverso taluni provvedimenti amministrativi (tassativamente indicati) delle stesse amministrazioni autarchiche sottoposte alla tutela delle Giunte.
Il sistema instaurato dalle leggi cui si è accennato, dando un giudice agli affari che non l'avevano, veniva a potenziare lo Stato secondo il diritto. La rifor­ma operata da) Crispi dette pertanto al problema della giustizia nell'amministra­zione una soluzione, che è da ritenere abbastanza soddisfacente se sino ai nostri tempi u relativo ordinamento si é conservato senza modificazioni sostanziali. ')
i ZANOBIM, Corto di diritto amministrativo, Milano, 1952*, V. 2, p. 30. ') A. M. SAKDDIEI, La giustizia ndl'amministrusiom* in Cento anni di amministra­zione pubblica, cìt., p. 161,
a> A. M. SANDUXU, op. ciL, p. 162.