Rassegna storica del Risorgimento
ITALIA STORIA 1862; PASOLINI GIUSEPPE CARTE
anno
<
1966
>
pagina
<
486
>
486
Libri e periodici
I saggi più interessanti della raccolta sono, a nostro avviso, quelli relativi alla dottrina della nazionalità in Mancini e in Durando. Nello studio II concetto di nazionalità in P, S. Mancini (1957) l'Autore rileva che nella dottrina mnnciniana, esposta nel 1851, in ordine al concetto di nazionalità è contenuto il principio-base della teoria del diritto internazionale che il Mancini formulerà in seguito. La nazionalità in Mancini è concepita come il fondamento del diritto delle genti; per costituire la nazionalità occorre la coscienza della nazionalità: di qui requazìone col concetto mazziniano di nazionalità, già intravisto nel 1831. Secondo il Di Carlo il concetto mandivi uno dì pensiero comune, di idea predominante richiama, il Buche/ ; e il con* cetto di nazionalità, basata su un fondamento spirituale (sulla nazionalità il M. fonda una teoria giuridica) indica un aula lamento col Gioberti (Della nazionalità italiana* Livorno, 1847; che è la Nota al tomo quinto del Gesuita Moderno), il quale aveva dichiarato che la nazionalità è il primo dei diritti e dei doveri civili . L'Autore, dopo aver stabilito i punti di contatto tra la teoria mnnciniana del fondamento giù* ridico della nazionalità e quella del Gioberti, richiama l'attenzione su una lettera del Mancini al filosofo torinese del 22 gennaio 1851, dove si dichiara esplicitamente che la fonte della Prelezione è il Gesuita Moderno. Sulla derivazione del Mancini dal Gioherti, l'Autore concorda col Piccoli (su tale derivazione cfr. EantrA MORELLI, Tre profili, Roma, 1955) e corregge il Droetto, il quale ha affermato che i veri e propri enunciatori del principio giuridico della nazionalità sono il Mancini e il Mamiani. U Di Carlo concorda col Maturi nel non annoverare il Vico tra i padri del principio di nazionalità (il Maturi indica infatti Rousseau e Herder) e dissente dal Perez, che vede nel filosofo napoletano il presupposto filosofico della teoria della nazionalità ; trova invece un più immediato collegamento col Romagnosi (Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa. Scienza delle costituzioni). Nel Romagnosi, come ha affermato il Paletta, più che una trattazione dottrinaria del principio di nazionalità si trova l'affermazione del diritto all'unità ed all'indipendenza. Mette infine in evidenza i fondamenti giusnaturalistici della teoria mancininna (correggendo le asserzioni del Droetto e del Caboara), ed afferma che per il Mancini la nazione è la monade razionale della scienza, l'unità elementare, non lo Stato: fondamento della scienza del diritto internazionale è la nazione e non lo Stato. La nazione, secondo Mancini, è il soggetto del diritto internazionale, e soggetto naturale e necessario, mentre lo Stato è soggetto artificiale ed arbitrario. Il Di Carlo indica gli errori della teoria manciniana, i limiti di essa dal punto di vista positivo-giuridico ; l'iniziatore della scuola italiana di diritto internazionale non riusci a dare un carattere scientifico alla sua teoria, la quale, pur essendo espressione di una nobile idealità, resta tuttavia una affermazione impostata sul piano meta giuridico e soprapositivo.
Merita particolare attenzione il saggio U libro di Giacomo Durando sulla nazionalità italiana (1948). L'Autore rileva la preoccupazione durandiana della legalità. La guerra di unificazione nazionale, secondo il Durando, oltre che dal punto di vista ideale doveva anche essere giusta sotto l'aspetto legale, non contraria cioè al diritto positivo (guerra in difesa di un diritto positivo violato). Lo scrittore piemontese vedeva nell'introduzione in Italia di un principio politico opposto a quello dominante in Austria (il principio delle libertà politiche) il vero mezzo per costringere il governo di Vienna alla guerra, e l'impresa italiana avrebbe assunto il carattere di protezione del diritto violato. La nazionalità italiana come realtà incontrovertibile, come risultante di un processo storico, appariva al Durando durante il suo laborioso ritiro a Mondovì una realtà a cui mancava il raggiungimento dell'unità politica. Il Di Carlo nota nel saggio durandiano la scarsa accentuazione dell'aspetto giuridico (con siderazione della giustizia della causa italiana), presente invece nell'Azeglio, nel Balbo, nel Mancini, nel Mamiani ecc. Mette In evidenza il punto geo-strategico nella teoria della nazionalità in Durando e il suo sostanziale realismo (che non condisio* nava, tuttavia, l'aspetto morale), il riconoscimento nella configurazione geografica dell'Italia di un fattore dissociativo, anche se non insuperabile, alla formazione della nazionalità. Nel realismo del Durando, l'Autore considera una componente impor-