Rassegna storica del Risorgimento

BIBLIOTECA UNIVESRITARIA DI GENOVA FONDI ARCHIVISTICI
anno <1967>   pagina <148>
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VITA DELL'ISTITUTO
STATUTO*)
Art. 1. - L'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, con sede in Roma nel Vittoriano, ha per compito di promuovere e facilitare gli studi sulla storia dTtulin dal periodo preparatorio dell'Unità e dell'Indipendenza sino al termine della prima guerra mondiale, raccogliendo documenti, pubblicazioni e cimeli, curando edizioni di fonti e di memorie, organizzando congressi scientifici.
Art. 2. L'attività dell'Istituto si esplica attraverso l'opera della sede centrale e di Comitati provinciali:
a) con la pubblicazione della rivista Rassegna storica del Risorgimento e di una collezione scientifica;
o) con la organizzazione e l'incremento del Museo centrale del Risorgimento, in Roma, al "Vittoriano, e con la creazione, il coordinamento e la sorveglianza dei Musei locali del Risorgimento secondo il disposto del R. decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;
e) con l'opera di persuasione verso i privati per una migliore conservazione del materiale documentario in loro possesso, per ottenerne il liberale uso agli studiosi e, ove sia possibile, la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la dispersione e renderne più agevole la ricerca;
d) con lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, convegni di studiosi e con la partecipazione a manifestazioni culturali e celebrazioni indette da altri Enti.
Art. 3. In conformità degli ordinamenti ebe regolano gli Istituti storici italiani, fra i quali è inserito, l'Istituto è retto da un Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato.
Il Presidente provvede a quanto è necessario per il conseguimento dei fini deb l'Istituto, amministra i fondi, dirige la Rassegna storica del Risorgimento l>, presiede i congressi scientifici.
Il Presidente è coadiuvalo nella sua azione da un Consiglio di presidenza com­posto di sette membri effettivi, di sua designazione, e di tre membri aggregati, in rappresentanza dei Comitati provinciali.
I membri effettivi del Consiglio di presidenza durano in carica tre anni, gli aggre­gati, un anno, gli uni e gli altri possono essere riconfermati.
Tra i membri effettivi il Presidente nomina un Vice presidente, nn segretario generale, due revisori dei conti.
Art. 4. - In ogni Provincia in cui siano non meno di venti soci può essere costituito nn Comitato, al quale spetta la realizzazione locale dei compiti dell'Istituto.
Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto di un Presidente, di cinque membri effettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.
Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comi* tato riuniti in assemblea e durano in carica un triennio. La votazione è segreta. I soci
m Approvato con D. P. 1 marzo 1955, n. 357; modificato con D. P. 2 aprile 1957, n. t66 (Gazzetta Ufficiale, 3 luglio 1957, n. 164).