Rassegna storica del Risorgimento

BIBLIOTECA UNIVESRITARIA DI GENOVA FONDI ARCHIVISTICI
anno <1967>   pagina <149>
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Vita dell'Istituto
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impediti di partecipare all'assemblea possono far pervenire a quest'ultima il loro voto in busta chiusa.
I Presidenti dei Consigli direttivi, riuniti anch'essi in assemblea, procedono a loro volta ogni anno alla designazione dei tre membri aggregati presso il Consiglio di presidenza dell'Istituto, di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
ArL 5. - Le modalità per le adunanze delle assemblee dei soci e dei Presidenti dei Comitati provinciali sono stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 10.
Art. 6.-11 Consiglio di presidenza e i Presidenti dei Comitati provinciali costi­tuiscono la Consulta dell'Istituto.
La Consulta viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'ap­provazione dei bilanci, per l'esame dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comi­tati, per la formulazione del programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientifici.
Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla mag­gioranza assoluta dei presentì.
Art. 7. Può esser socio dell'Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sede centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande di ammissione debbono sem­pre recare la firma di un socio presentatore.
I soci possono essere annuali o vitalizi. Gli imi e gli altri hanno diritto alia < Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano con­cesse dalla Presidenza o dai Comitati provinciali.
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.
II Consiglio di presidenza dell'Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sentito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiun­gimento dei fini dell'Istituto.
Art. 8. Le qnote sociali vengono fissate dalla Consulta.
I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabi­lito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di pre­sidenza.
Le qnote dei soci vitalizi vengono accantonate in un fondo di riserva fino al raggiungimento della somma di un milione.
L'Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9. I congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno. La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale designato dalla Con* eulta.
Art. 10. II Consiglio di Presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente statuto.
REGOLAMENTO ESECUTIVO
Art. 1. L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusi* vomente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 466, del 2 aprile 1957.
Art. 2. - II Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza dell'ente; d'intesa con i colleglli del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca e presiede le adunanze, firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegali.
Art. 3. Il Vice presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Presi­dente e lo sostituisce in caso di assenza. Il Segretario generale coadiuva il Presidente