Rassegna storica del Risorgimento
ROSSETTI DOMENICO
anno
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1967
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pagina
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173
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// municipalismo di D. Rossetti 173
legislazioni locali, di cui si tollerava la persistenza, non avessero contrastato con gli indirizzi della politica centrale: erano usi, consuetudini che una legge sovrana avrebbe potuto spazzar via non appena avesse ritenuto di farlo.
Anche quando l'arciduca Ferdinando I, nel 1550, rinnovando gli antichi statuti triestini oscuri ed incerti, soprattutto di fronte ai problemi emergenti dalle continue lotte tra patrizi e Capitano aveva san* cito l'assoggettamento politico della città con quegli ce Statuti Riformati che sarebbero rimasti la fonte prima del diritto pubblico e privato di Trieste, nel tempo anteriore alle riforme teresiane, l'azione legislativa era stata condotta con mano leggera, tanto che i triestini avevano potuto durare nella convinzione della loro fondamentale autonomia. Senza troppo brusche scosse, il Governo imperiale aveva continuato nel tempo tale politica di progressivo assoggettamento di Trieste alla propria legislazione, lasciando in vita apparentemente le antiche istituzioni locali: la stessa legge sul Porto Franco non era legge speciale, ma legge generale dello Stato austriaco e i provvedimenti speciali per la città sembravano non incidere sulla sostanza del diritto comunale; persino la nuova giuri-sdizione mercantile non appariva altro che un'estensione della competenza del Capitano.
Una grossa limitazione ai pretesi diritti sovrani del Comune era stata posta, invece, già nel 1722, dalla Legge di cambio, che aveva sottratto al Comune gran parte della giurisdizione in materia di commercio, ed esempi di questo tipo si sarebbero via via ripetuti. Al di là delle mura, ormai, esisteva un borgo che, per la sua importanza, minacciava già di oscurare la stessa città: gli abitanti di questo nuovo centro di traffici e di ricchezze non potevano vedere nei vetusti statuti comunali altro che un ostacolo, una limitazione di quelle franchigie del Porto Franco, di cui erano stati elargiti dall'autorità governativa. La situazione doveva, dunque, modificarsi nella sua sostanza, pur se la forma avrebbe potuto essere conservata: e così fu, in effetti.
Nella Hauptresolution del 1748, era mantenuta una parvenza di bilateralità, tra Governo e Comune, e l'unificazione del Direttorio per il commercio con il Direttorio in publicis et cameràlibus trovava nel soggetto cui veniva devoluta la competenza in tale materia nel Capitano il suo punto di equilibrio: l'antico Capitano scompariva, in fatto, assorbito dalle nuove funzioni dell'Intendente per il commercio, che assumeva, via via, l'intera direzione nell'amministrazione pubblica e finanziaria e la competenza nella giurisdizione locale: vero immediato rappresentante imperiale, lTntendente avrebbe realizzato in loco quella saldatura con l'amministrazione centrale che avrebbe segnato la fine dei privilegi comunali, pur senza abolirli formalmente, ma svuotandoli di significato.