Rassegna storica del Risorgimento
MANCINI PASQUALE STANISLAO; MAZZINI GIUSEPPE; NAZIONE (CONCETTO
anno
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1967
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pagina
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233
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Mazzini e Mancini sulla nazionalità 233
pensiero: nello Slato è custodito, infatti, ciò che vi è di più prezioso nella nazione, il suo finn e la sua missione nel mondo, in esso è riposto il compito più delicato, l'unione morale del popolo, col l'educazione nazionale. Le due idee di Stato ed educazione nazionale, spesso ricorrenti negli scritti mazziniani, non appaiono nel sistema del Mancini, il quale, pur distinguendo nettamente i due termini di Stato e nazione, precisa che la nazione e non lo Stato è il nuovo soggetto del diritto internazionale: qaello che da molti critici è stato indicato quale Terrore sostanziale del suo sistema, quindi, non deriva da una confusione, ma è compiuto con piena consapevolezza.
Secondo Flavio Lopez de Onate la proclamazione di un nuovo diritto internazionale, fondato sulla nazionalità, come lo proponeva il Mancini, non può essere accettato sul piano giuridico.
La nazionalità, infatti, è una teorìa che il Mancini non ha dimostrato, ma descritto ed accettato come un dato, un fatto evidente, che balza subito agli occhi, e di cui egli non tenta neppure una dimostrazione: Mancini la indaga nei suoi fattori essenziali, la mostra quale forza regolatrice della Btoria fin dai tempi più antichi tempi in cui, per altro, non può parlarsi ancora di nazionalità, ma solo, semmai, di Stati, come dirà in seguito per altro lo stesso Mancini 1 ' ma non ne dà una vera e propria dimostrazione e, quindi, una definizione giuridica, cosa che avrebbe dovuto fare prima di porre la nazionalità principio-base del diritto delle genti. D'altra parte bisogna rendersi conto che i due concetti di nazione e nazionalità, non possono essere indagati... su un piano giuridico essendo più che altro la nazionalità un principio ed un sentimento.
L'errore del Mancini è di aver cristallizzato il concetto di nazionalità, principio essenzialmente etico, in una nozione giuridica, anzi nella nozione principale del diritto, nel suo principio-base, senza rendersi conto che la nazione per divenire un valore giuridico, deve presentarsi come Stato . Infatti, afferma il Lopez, per essere membro della comunità giuridica internazionale , bisogna essere soggetto di un ordinamento effettivo... e cioè sovrano , e una simile qualità non può essere posseduta che dallo Stato . La nazione, se vuole aver peso nei rapporti internazionali, deve formare uno Stato che pienamente la rappresenti. Se non è riuscita a farsi valere all'interno, affermando in un ordinamento politico * il suo diritto alla vita , tanto meno potrà affermare questo diritto nei rapporti internazionali. Secondo il Lopez, quindi, la teoria di Mancini va giudicata al di fuori di ogni presunto valore giuridico: essa va vista in relazione ai frutti che produsse. Infatti, se la nazionalità manciniana non ha valore nella scienza giuridica, valse, però, nello stesso campo del diritto come stimolo etico 2> e nelle stesse vicende politiche come base d'azione. A questo proposito è da rilevare che la impostazione teorica perché il Cavour al congresso di Parigi potesse parlare di un diritto nazionale italiano era stata offerta da Mancini .a' Al Mancini, quindi, spetta il riconoscimento di aver dato una nozione più positiva e più organica della nazionalità, esprimendo con maggiore audacia e chiarezza un sentimento profondamente sentito da tutti, ma che ancora non era stato espresso in maniera adeguala, e ponendolo din nanzi agli occhi non solo dell'Italia, che in nome di esso doveva ricomporre le
D P.S. MANCINI. Saggi aitn II, p. 84.
s>) P.S. MANCINI, Saggi rit.. Introduzione, p. 36.
8) Ibidem, p. 48.