Rassegna storica del Risorgimento

MANCINI PASQUALE STANISLAO; MAZZINI GIUSEPPE; NAZIONE (CONCETTO
anno <1967>   pagina <234>
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Maria Assunta Monaco
Bue sparse membra, ma anche degli altri popoli, die dovevano riconoscerle il diritto di crearsi una realtà politica unitaria ed indipendente.
Questo è anche per Francesco Bulli ni il merito principale del Mancini, il quale serrò con sicura mano di giurista nella breve cerchia di una prolusione e fermò in una plastica formulazione tutta quella diffusa e fluttuante fioritimi di idee, che stava innanzi a lui .1)
Per Eugenio Di Carlo, invece, la nota originale ed il merito precipuo della teoria manciniana è nell'aspetto giuridico di essa, aspetto che il nostro autore amò soprattutto segnalare per trovare una base legittima alle nazionali aspirazioni italiane.
Ma questo aspetto giuridico va riferito al diritto naturale, al diritto cioè che non è positivamente, ma è nella natura delle cose o è voluto dalla ragione, al diritto che deve essere. Quando Mancini scriveva la sua prolusione la scuola di diritto naturale, pur ormai decadente di fronte alle nuove correnti dello storicismo, del positivismo, ecc., era ancora in auge ed influenzò no* tevolmente il pensiero del Mancini.
D'altra parte porre la questione italiana sotto la salvaguardia del diritto di natura, e cioè di una autorità non contingente, non arbitraria, significava poi anche conferire ad essa questione un più solido e sicuro fondamento, una giustificazione meno contestabile. Infatti per il Mancini la nazionalità genera, senza alcun artificiale fatto politico, da sé, spontaneamente, rapporti giuridici veri e propri, che si manifestano nella sua libertà sia interna, sia esterna.2) E proprio dì questo valore intimo e profondo della nazionalità per P. S. Mancini, si accorsero il governo austriaco e quello borbonico, che reagirono energicamente con vive proteste a questa nuova idea che cercava di imporsi, come verità scientifica ed inoppugnabile, all'attenzione di tutta l'Europa, fre­mente di lotte fra popoli soggetti e conquistatori, per difendere in nome del diritto, della natura e di Dio stesso la vita delle nazionalità oppresse.
Antonio Droelto, invece, afferma in modo reciso il reale valore giuridico del sistema manciniano: il principio di nazionalità, quale il Mancini ebbe il merito di enunciare per primo nel 1851, è precisamente quello giuridico, per cui la nazione afferma soggettivamente la propria individuale personalità, nel tempo stesso in cui riconosce oggettivamente l'esigenza sociale del mezzo in* ternazionale in cui convive .8) Egli, inoltre, respinge le accuse rivolte al Mancini, di aver fatto capo alla Provvidenza, come ultimo giudice del diritto delle nazioni, asserendo che la provvidenza manciniana non è né più né meno che il concetto della provvidenza realizzantesi nella storia, di cui trovava la enunciazione nella nuova scienza del Vico . *) 11 diritto della nazione riposa Bullo stesso fondamento del diritto dell'uomo . )
Il motivo, inoltre, per cui il Mancini riconosce nella nazione anziché nello Stato la qualità di soggetto del diritto, è che la nazione possiede in proprio, ossia per natura, quella capacità giuridica che lo Stato ottiene soltanto con*
i) P.S. MANCINI, 11 principio di nazionalità Ipref, di F. Raffini), Roma, La Voce, 1920, p. 14.
2) EUGENIO Di CARLO, Dottrine, Problemi e Figure del Risorgimento Italiano (Scritti vari), Palermo, Denaro, 1963, pp. 12*13.
8) ANTONIO DIIOETTQ, op* e*., parte H, p. 77.
*) ANTONIO DHOETTO, op. ck., parte III, pp. 157*158.
j) Ibidem, pp. 163.