Rassegna storica del Risorgimento
BALBI PIOVERA GIACOMO CARTE; GUARDIA CIVICA GENOVA 1848
anno
<
1967
>
pagina
<
550
>
550
Bianca Montale
L*8 marzo la stampa genovese pubblica il testo integrale del regolamento della Guardia Nazionale. La delusione e il malcontento, specie in eoloro che consideravano la Milizia come un volontariato in difesa delle libertà sancite dallo Statuto, sono notevoli. Più soddisfatti sono i conservatori, che trovano nella legge freni e limiti a possibili eccessi e perìcoli derivanti dall'armamento di una massa popolare immatura, e sovente animata da intenti rivoluzionari. Molte riserve sono tuttavia espresse da ogni parte.
La legge consta di ben 146 articoli. Già nei primi di essi sono posti chiari limiti ai compiti, all'attività e all'autonomia della Civica, che appare concessa con un non dissimulato senso di diffidenza. L'articolo 1 stabilisce che la Milizia Comunale deve difendere la Monarchia ed i diritti che lo Statuto ha consacrati, ma precisa che non deve avere alcuna ingerenza negli affari dello Stato, dell'esercito e del Comune, Il Re e l'intendente generale (art. 5) hanno facoltà di scioglierla. In linea gerarchica, essa dipende dal ministro dell'Interno, dall'intendente generale e dai sindaci. L'art. 8 stabilisce il divieto di consegnare cartucce ai cittadini armati.
Successivi articoli stabiliscono gli obblighi, le esenzioni, le iscrizioni a ruolo, le modalità di arruolamento. In sintesi, le parrocchie dovranno comunicare i nomi dei cittadini, i quali verranno iscritti a registro. Verranno quindi esaminati da un Consìglio di Ricognizione (art. 15) i singoli casi, le surrogazioni, le eventuali esenzioni Si potrà ricorrere ad un Comitato di Revisione. I graduali verranno eletti a maggioranza assoluta (art. 42) e rimarranno in carica per cinque anni (art 51).
I capi legione verranno scelti dal Re su una rosa di proposti (art. 47); anche il comandante in capo sarà nominato con decreto regio (art. 55).
Gli articoli compresi tra il n. 72 e il n. Ili, ed altri ancora successivamente, sono interamente riguardanti la disciplina e le pene previste per i renitenti o per coloro che si rendono in qualche modo colpevoli di trasgressioni. Le pun**. zioni, però, sono singolarmente tenui e quindi di dubbia efficacia: vengono comminati arresti o prigione per tre giorni al più, e solo nei casi più gravi, per coloro che sono ripetutamente recidivi, sono previsti, al massimo, venti giorni di prigione.
La legge presenta, nel suo complesso, pur essendo assai prolissa, lacune ed inconvenienti che appariranno in maggiore evidenza dopo i primi esperi' menti di applicazione. Col passare del tempo critiche sempre più frequenti e motivate verranno rivolte da ogni parte. Michel Giuseppe Canale dopo averne esaminato il testo rende note a Vincenzo Ricci, divenuto ministro dell'Interno e quindi responsabile della Guardia Nazionale, le sue osservazioni e le sue riserve. *) Taluni rilievi in gran parte fondati riguardano il censo necessario per appartenere alla Milìzia, i limiti di età, le esenzioni, le modalità di ree] tiramento, l'eccessiva durata in carica dei graduati. Ma critiche più sostmi-siali Canale rivolge allo spirito della legge: Io scopo dell'istituzione è poco dichiarato, l'ingerenza dell'intendente generale eccessiva, e troppa parte è data ai provvedimenti disciplinari. In realtà, invece, se~gli articoli sono troppi, le pene sono troppo lievi e saranno del tutto insufficienti a garantire un minimo di disciplina e un regolare funzionamento dei repartì.
Già verso la fine di marzo - epoca in cui peraltro non è ancora stata iniziata una riorganizzazione de LI a Citrico secondo le nuove norme si rive-
*) Vedi Appendice Documenti, X.