Rassegna storica del Risorgimento
BALBI PIOVERA GIACOMO CARTE; GUARDIA CIVICA GENOVA 1848
anno
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1967
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pagina
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567
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APPENDICE DI DOCUMENTI
I
MICHEL GIUSEPPE CANALE: NOTE SULLA LEGGE DELLA MILIZIA COMUNALE A VINCENZO RICCIA
Genova, 15 marzo 1848
1. Non essendo ancora fissato, o determinato il censo da pagarsi, non si può conoscere veramente chi sarà soggetto alla Milizia Comunale; quindi ri* mane indefinito l'obbligo della stessa.
2. Si desidera maggiore chiarezza; conviene deffinire prima le varie specie di Consigli, di Comitali etc che vi si nominano, talora prima di dire come composti se ne descrivono le incombenze. Cosi pure deffinire chiaramente che la Milizia può, o deve essere formata in tre o quattro categorie 1) Ordinaria, 2) Ri-serva, 3) In servizio di distaccamento, 4) In corpi staccali. Questi ultimi meglio sarebbe chiamarli Milizia Mobile, Milizia attiva etc (V. art. 3, 123).
3. Si preferirebbe il nome di Guardia Nazionale a quello di Comunale; cioè Corpo militare formato dal Governo di un popolo, in cui è legge, che ogni cittadino ha da essere soldato.
4. L'Ingerenza dell'Intendente Generale in più articoli pare eccedente; nelle grandi città converrebbe sostituirvi il Sindaco; cosi per approvare i membri del Consiglio di Amministrazione (art. 70).
L'esorbitanza di detta ingerenza si fa specialmente manifesta negli articoli 5. 64 e 65.
5. È oscura la legge nello stabilire chi debba di obbligo essere iscritto sulle liste, locché si è già notato per ciò che riguarda l'articolo secondo col quale concorda, o al quale si appella l'art. 14.
6. Pare vi sia dell'arbitrario nel Consiglio di Ricognizione fèarU .15).
7. Inscriver solo sul registro o ruolo ordinario chi paga L.N. 20 di censo nelle città commerciali non è ragionato.
8. Le esenzioni sono vagamente indicale all'art. 29; conviene precisarle;
9. Le designazioni a corpi staccati, vale a dire alla Mobilizzazione sono cosa importantissima; mi pare che l'art. 128 sia troppo assoluto. Insufficienti si ravvisano le esenzioni di cui è caso all'art. 130; si dovrebbe distinguere:
1) Chi sostiene col suo lavoro la propria famiglia da chi non, ed esentare il primo.
2) Distinguere le età, poiché l'art. 128 sembra comprendere tutti dai 21 ai 55 anni. Dovrebbe per esempio far partire i militi dai 20 ai 35 anni prima di quelli dai 35 ai 55.
3) Aver riguardo ai poveri maritati prima dei 33 anni che la legge considera come celibi (art. 128).S);
10. Il servizio degli Uffiziòli a 5 anni è troppo (art 51),
11. Un tamburo solo è poco (art. 44).
t) Archivio Intitolo Mnzxiafano, Cartella 19, n. 2315. a) Ln legge porto Berillo 23, e non 33.