Rassegna storica del Risorgimento

BALBI PIOVERA GIACOMO CARTE; GUARDIA CIVICA GENOVA 1848
anno <1967>   pagina <567>
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APPENDICE DI DOCUMENTI
I
MICHEL GIUSEPPE CANALE: NOTE SULLA LEGGE DELLA MILIZIA COMUNALE A VINCENZO RICCIA
Genova, 15 marzo 1848
1. Non essendo ancora fissato, o determinato il censo da pagarsi, non si può conoscere veramente chi sarà soggetto alla Milizia Comunale; quindi ri* mane indefinito l'obbligo della stessa.
2. Si desidera maggiore chiarezza; conviene deffinire prima le varie specie di Consigli, di Comitali etc che vi si nominano, talora prima di dire come com­posti se ne descrivono le incombenze. Cosi pure deffinire chiaramente che la Milizia può, o deve essere formata in tre o quattro categorie 1) Ordinaria, 2) Ri-serva, 3) In servizio di distaccamento, 4) In corpi staccali. Questi ultimi meglio sarebbe chiamarli Milizia Mobile, Milizia attiva etc (V. art. 3, 123).
3. Si preferirebbe il nome di Guardia Nazionale a quello di Comunale; cioè Corpo militare formato dal Governo di un popolo, in cui è legge, che ogni cittadino ha da essere soldato.
4. L'Ingerenza dell'Intendente Generale in più articoli pare eccedente; nelle grandi città converrebbe sostituirvi il Sindaco; cosi per approvare i mem­bri del Consiglio di Amministrazione (art. 70).
L'esorbitanza di detta ingerenza si fa specialmente manifesta negli arti­coli 5. 64 e 65.
5. È oscura la legge nello stabilire chi debba di obbligo essere iscritto sulle liste, locché si è già notato per ciò che riguarda l'articolo secondo col quale concorda, o al quale si appella l'art. 14.
6. Pare vi sia dell'arbitrario nel Consiglio di Ricognizione fèarU .15).
7. Inscriver solo sul registro o ruolo ordinario chi paga L.N. 20 di censo nelle città commerciali non è ragionato.
8. Le esenzioni sono vagamente indicale all'art. 29; conviene precisarle;
9. Le designazioni a corpi staccati, vale a dire alla Mobilizzazione sono cosa importantissima; mi pare che l'art. 128 sia troppo assoluto. Insufficienti si ravvisano le esenzioni di cui è caso all'art. 130; si dovrebbe distinguere:
1) Chi sostiene col suo lavoro la propria famiglia da chi non, ed esen­tare il primo.
2) Distinguere le età, poiché l'art. 128 sembra comprendere tutti dai 21 ai 55 anni. Dovrebbe per esempio far partire i militi dai 20 ai 35 anni prima di quelli dai 35 ai 55.
3) Aver riguardo ai poveri maritati prima dei 33 anni che la legge consi­dera come celibi (art. 128).S);
10. Il servizio degli Uffiziòli a 5 anni è troppo (art 51),
11. Un tamburo solo è poco (art. 44).
t) Archivio Intitolo Mnzxiafano, Cartella 19, n. 2315. a) Ln legge porto Berillo 23, e non 33.