Rassegna storica del Risorgimento
BALBI PIOVERA GIACOMO CARTE; GUARDIA CIVICA GENOVA 1848
anno
<
1967
>
pagina
<
574
>
vn
NICOLO* FEDERICI A GIACOMO BALBI PIOVERÀ1*
Genove, 19 luglio 1848 Cetierale Preg.mn,
Dalla Maggiorità ini venne comunicata la nomina di cui prima d'ora mi faceste cenno. Procurerò disimpegnare le attribuzioni che crederete affidarmi persuaso che sarete per classificarle a ciascuno onde gli affari progrediscano con ordine e celerità. Quello per altro che urge, è di avere la forza onde organizzare questa Guardia ed astringere i militi al servizio. Noi speriamo sopra i consigli di disciplina, ma io temo che ritenuta l'organizzazione di essi e il tempo necessario ancora per costituirli si vada troppo per le lunghe, mentre ubbiso-gnano provvedimenti immediati. Sarei pertanto d'avviso che provocaste d'intelligenza col Ministro Ricci una legge provvisoria, la quale conferisse a pochi i poteri necessari, e che vennero attribuiti ai consigli ripartitamente. Vengano anche applicate alla MU*fa Nazionale le leggi relative alle leve, affinché possano astringersi e presentarsi. In caso diverso come si agisce? I capitani delle rispettive compagnie dovrebbero indicare il nome al Consiglio espressamente a nominarsi di militi che non si presentano o si rifiutano. Il Consiglio abbia il diritto e la forza di farli chiamare, costringerli a comparire, e proferire condanne o di arresto, o di multe. Se nelle attuali circostanze d'urgenza non si concentra il potere, io temo che rimarremo nell'inazione, nell'indolenza quale meglio di me conoscete sìa pericolosa.
Ugualmente dovrebbe abolirsi l'articolo della legge con la quale è prescritto un censo per far parte della Guardia. In caso diverso moltissimi saranno per prevalersi di tale eccezione. Notate che il procedere senza i consigli di ricognizione sarebbe al momento troppo difficile ed anzi impossibile, poiché la divisione fatta in circondari presenta l'inconveniente che gli stessi militi della medesima compagnia appartengono a diversi quartieri, epperciò a giudici differenti, A questo aggiungete che molle irregolarità si sono praticale nelle nomine degli Uflìziali delle Compagnie, e molte ancora se ne verificherebbero, onde nuovi militi, come è necessario, si dovessero ascrivere a far parte di compagnie già formate. Essi non concorsero alla votazione di Capi. Con quale diritto pertanto privarli di tale votazione? Necessita quindi un'altra provvidenza in legge la quale sanzioni il fatto, non dia luogo ad ulteriori riclami e possa astrìngere coloro che si rifiutano a concorrere nelle compagnie cui fossero destinati. Questi provvedimenti si diran forse illegali: ma Generale, a forza di legalità noi ci troveremo rovinati. Domando io, se la Guardia deve in parte mobilizzarsi, come si farà se la tessa non è ancora costituita, se tanti militi colla legge alla mano possono rifinì arai? Mentre noi provvederemo, e cercheremo il mezzo di provvedervi, bisognerà già avervi provveduto, e non ne avremo più il tempo. Spiegate meglio queste mie idee che vi scrivo di fretta al Ministro Ricci. Penetrato lo stesso della urgenza dei provvedimenti, additare il modo di giungere a rapo [rimedio] pronto ed energico altro non ne ravviso fuor di quello di costituire un unico consiglio di nomina del Re ove occorra il quale abbia tutti i poteri
Vi Archivio Istituto Mazziniano, Ciirtcllu 17, ri. 2000,