Rassegna storica del Risorgimento
CRISPI FRANCESCO CARTE; MANCINI PASQUALE STANSLAO CARTE; MUSEO
anno
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1967
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pagina
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672
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VITA DELL'ISTITUTO
STATUTO
Art. 1. L'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, con sode in Roma nel Vittoriano, ha per compito di promuoverò e facilitare gli studi sulla Storia d'Italia dal periodo preparatorio dell'Unità e dell'Indipendenza sino al termine della prima guerra mondiale, raccogliendo documenti, pubblicazioni e cimeli, curando edizioni di fonti e di memorie* organizzando congressi scientifici.
Art. 2. L'attività dell'Istituto si esplica attraverso l'opera della sede centrale e di Comitati provinciali:
a) con la pubblicasione della rivista < Rassegna storica del Risorgimento e di una collezione scientìfica;
6) con la organizzazione e l'incremento nel Museo centrale del Risorgimento, in Roma, al Vittoriano, e con la creazione, il coordinamento e la sorveglianza dei Musei locali del Risorgimento secondo il disposto del R. decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;
e) con l'opera di persuasione verso i privati per una migliore conservazione del materiale documentario in loro possesso, per ottenerne il liberale uso agli studiosi e, ove sia possibile, la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la dispersione e renderne più agevole la ricerca;
d) con lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, convegni di studiosi e con la partecipazione a manifestazioni culturali e celebrazioni indette da altri Enti.
Art. 3. - In conformità degli ordinamenti che regolano gli Istituti storici italiani, fra i quali è inserito, l'Istituto è retto da un Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato.
Il Presidente provvede a quanto è necessario per il conseguimento dei fini dell'Istituto, amministra i fondi, dirige la Rassegna storica del Risorgimento>, presiede i congressi scientifici.
Il Presidente è coadiuvato nella sua azione da un Consiglio di Presidenza composto dei professori universitari di ruolo di storia del Risorgimento e dei professori universitari che abbiano insegnato la stessa disciplina o ne abbiano vinto un concorso; di tre professori universitari di ruolo di materia affine, cooptati dai mèmbri effettivi; di cinque membri eletti dalla Consulta.
I membri cooptati e quelli eletti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Tra i membri effettivi il Consiglio nomina nn vice-presidente, un segretario generale e due revisori dei conti.
Art. 4. - In ogni Provincia in cui siano non meno di venti soci può essere costituito un Comitato, al quale spetta la realizzazione locale dei compiti dell'Istituto.
Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto di un Presidènte* di cinque membri effettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.
Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comitato riuniti in assemblea e durano in carica un triennio. La votazione è segreta. I Boci impediti, di partecipare all'assemblea possono far pervenire a quest'ultima il loro voto in basta chiusa.
I Presidènti dei Consigli direttivi, riuniti anch'essi in assemblea, procedono
i) Modificato con Decreto del Presidente della Repubblica, 3 settembre Ì96?, n. 1014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiala del 13 novembre 1967, n. 283.