Rassegna storica del Risorgimento

CRISPI FRANCESCO CARTE; MANCINI PASQUALE STANSLAO CARTE; MUSEO
anno <1967>   pagina <673>
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Vita dell'Istituto
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a loro volta, ogni tre anni, alla elezione di cinque rappresentanti presso il Consiglio di presidenza dell'Istituto, di cui al 3" comma dell'articolo precedente.
Art. 5L - Le modalità per le adunanze delle assemblee dei soci e dei Presidenti oei Comitati provinciali sono stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 10.
Art 6. 11 Consiglio di presidenza e i Presidenti dei Comitati provinciali costituiscono la Consulta dell'Istituto.
La Consulta viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'appro­vazione dei bilanci, per l'esame dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comi* tati, per la formulazione del programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientifici.
Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 7. - Può esser socio dell'Istituto cui ne fa domanda o direttamente alla sede centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande di ammissione debbono sempre recare la firma di un socio presentatore.
I soci possono essere annuali o vitalizi. Gli uni e gli altri hanno diritto alla Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni die siano concesse dalla Presidenza o dai Consigli provinciali.
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da piò di un delegato.
II Consiglio di presidenza dell'Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sentito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al rag. gmngimenio dei fini dell'Istituto.
Art. 8. Le quote sociali vengono fissale dalla Consulta.
I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di presidenza.
Le quote dei soci vitalizi vengono accantonate >n un. fondo di riserva fine al raggiungimento della somma di un milione.
L'Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9. - I congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno. La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale, designato dalla Consulta.
Art. 10. H Consiglio di Presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente statuto.
REGOLAMENTO ESECUTIVO2*
Art, 1. Llfitìtuio per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusivamente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1014, del 3 settembre 1967.
Ari. 2. II presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale dell'étttc':; di intesa con i collcgbi del Consiglio uè promuove ogni attività, convoca e presiede le adunanze, firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegati.
Art. .'>. Il Vice presidente adempie agli uffici che gli Bono delegati dal Pfe Bidente e lo sostituisce in caso di assenza. II Segretario generale coadiuva il Pre­sidente nella direzione scientifica e nell'amministrazione, controfirma i mandati di
9) Modificato nella seduta delia Consulta dell'Istituto tenuta a Gropello Cairoti il 21 ottobre 1967.
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