Rassegna storica del Risorgimento
COSTITUZIONI SICILIA 1812
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1968
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5. Massimo Ganci
la cui base è costituita dalla volontà e coscienza di un destino comune come norma di vita per il futuro:1 ancora nel 1812 dunque, la Sicilia ha co* scienza di costituire una nazione a sé stante, distinta da tutte le altre nazioni italiane ed europee. Siamo sostanzialmente d'accordo con questa prospettiva dello Sciacca. Il 1812 è contemporaneamente un termine ad quem (di questo tipo di nazione) e a quo (inserimento della Sicilia nel processo risorgimentale ed unitario).
Laddove non siamo d'accordo, né con Francesco De Stefano, né con Rosario Romeo, né con lo Se-iacea che questa tesi mostra, anche se un pò1 dubbioso, di condividere, è nella concezione del processo risorgimentale siciliano come progressivo annullamento della realtà siciliana (della realtà si badi bene, non della nazione ) nella realtà più vasta del concetto di nazione ita-liana : specie se questo concetto di nazione italiana vien fatto coincidere - alla maniera di Fortunato, di Croce e degli epigoni neo-idealisti giù giù sino a Gentile con lo Stato unitario accentratoro e burocratico. Senza con questo voler ritornare alle nostalgie del Tomeucci circa la nazione siciliana, concetto evidentemente superato ed antistorico, nella sua sostanza reazionaria che lo Sciacca ha bene messo in evidenza, pensiamo che nel processo risorgimentale in Sicilia non sia il caso di parlare di annullamento di ima realtà politicamente meno vasta in una più vasta, ma di inserimento della prima nella seconda (e non starò qui a citare nomi notissimi, limitandomi a ricordare quello di Vittorio Emanuele Orlando e la polemica -) tra questi e Benedetto Croce) e ciò non crediamo valga solo per la Sicilia, ma un po' per tutta l'Italia, dal Piemonte, a Venezia, a Milano, a Firenze, a Napoli, a Palermo. Ma, a questo punto, emerge la nota discussione sulla validità del processo risorgimentale nei termini moderati in cui fu concluso e la polemica (ancora aperta, oltre la Costituzione repubblicana del 1948) sulla struttura della nazione italiana con il parimenti noto dilemma della validità della linea unitaria (Mazzini-Cavour) o piuttosto della linea federalistica (Cattaneo-Ghisleri-Colajanni-Salvemini) con gli annessi e connessi dell'attualità o meno della soluzione federalista in rapporto alla realtà costituzionale italiana.
Ma torniamo al 1812. E innanzi tutto al partito costituzionale siciliano; esso recepisce alcuni degli aspetti salienti del costituzionalismo britannico, ma attraverso la lente deformante del concetto di nazione , quale è stato esposto. Di guisa che il costituzionalismo siciliano univa coll'allontanarsi dalle modalità essenziali entro le quali si era articolato il processo costituzionale inglese. Per esempio, il volere ridimensionare il governo: si veda l'articolo della Costituzione proposto dal Braccio demaniale tendente a togliere all'esecutivo l'amministrazione dei beni e delle rendite della nazione per devolverle al Parlamento, concepito come un ammodernamento dell'antica Deputazione del Regno, emanazione del Parlamento stesso; (il vecchio concetto che, attraverso la Deputazione del Regno il Parlamento Siciliano sedeva in permanenza , è ben presente ai membri del partito inglese da Castel nuovo a Bel monte, al conte
i) Ivi, p. 78.
2) In questa polemica seguita alla pubblicazione della Storia del regno di Napoli del Croce, vedi VITTORIO E MANURLE ORLANDO, Michele Amari e la Stòria del Regno di Sicilia, in Archivio storico siciliano. Nuova Serie, a. L (1930). Su di essa vedi ANTONIO GRAMSCI, Il Risorgimento, Torino, 1944, p. 133 sgg. e recentemente GAETANO FAI.ZONE, Feudo e Società in Sicilia, Palermo, 1965, pp. 35 sgg.