Rassegna storica del Risorgimento

CRISPI FRANCESCO CARTE; MANCINI PASQUALE STANSLAO CARTE; MUSEO
anno <1968>   pagina <145>
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Vita dell'Istituto
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STATUTO
Art 1. L'Istituto per le Storia del Risorgimento Italiano, con sede in Roma nel Vittoriano, ha per compito di promuovere e facilitare gli stadi eolia storia d'Italia dal periodo preparatorio dell'Unita e dell'Indipendenza sino al termine dellu prima gnerra mondiale, raccogliendo documenti, pubblicazioni e cimeli, curando edizioni di fonti e di memorie, organizzando congressi scientifici.
Art. 2. - L'attività dell'Istituto si esplica attraverso l'opera della sede centrale e di Comitati provinciali:
a) con la pubblicazione della rivista Rassegna storica del Risorgimento e di una collezione scientifica;
ò) con la organizzazione e l'incremento del Museo centrale del Risorgimento, in Roma, al Vittoriano, e con la creazione, il coordinamento la sorveglianza dei Musei locali del Risorgimento secondo il disposto del R. decreto legge 20 lu­glio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934 n. 2124;
e) con l'opera di persuasione verso i privati per una migliore conservazione del materiale documentario in loro possesso, per ottenerne il liberale uso agli studiosi e, ove sia possibile, la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la dispersione e renderne più agevole lo ricerca;
d) con lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, convegni di studiosi e con la partecipazione a manifestazioni culturali e celebrazioni indette da altri Enti.
Art. 3. In conformità degli ordinamenti che regolano gli Istituti storici ita­liani, fra i quali è inserito, l'Istituto è retto da un Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato.
Il Presidente provvede a quanto è necessario per il conseguimento dei fini del­l'Istituto, amministra i fondi, dirige la Rassegna storica del Risorgimento , presiede i congressi scientifici.
Il Presidente è coadiuvato nella sua azione da un Consiglio di Presidenza composto dei professori universitari di ruolo di storia del Risorgimento e dei pro­fessori universitari che abbiano insegnato la stessa disciplina o ne abbiano vinto un concorso; di tre professori universitari di ruolo di materia affine cooptati dai membri effettivi; di cinque membri eletti dalla Consulta.
I membri cooptati e quelli eletti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Tra i membri effettivi il Consiglio nomina un Vice-presidente, un Segretario generale e due Revisori dei conti.
Art. 4. In ogni Provincia in cui siano non meno di venti soci può essere costituito un Comitato, al quale spetta la realizzazione locale dei compiti del­l'Istituto.
Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto di un Presidente, d! cinque membri effettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.
Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comi* tato riuniti in assemblea e durano in carica un triennio. La votazione è segreta. I soci impediti di partecipare all'assemblea possono far pervenire a quest'ultima il loro voto In busta chiusa.
I Presidenti dei Consigli direttivi, riuniti anch'essi in assemblea, procedono a loro volta, ogni tre anni, albi elezione di cinque rappresentanti presso il Con­siglio di Presidenza dell'Istituto, di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
Art 5. Le modalità per le adunanze delle assemblee dei soci e dei Presidenti dei Comitati provinciali sono stabilite da! Regolamento di cui al successivo art. 10.