Rassegna storica del Risorgimento
AMARI EMERICO
anno
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1968
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Enterico Amari
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di mettere in troppo rilievo l'umanità particolare dei popoli, in cui l'umanità in generale si specifica, e di trascurare invece quest'ultima. Per Amari, lo sta* dio delle legislazioni comparate dovrebbe condurre verso una filosofia della storia dell'umanità, che consiste nel ricavare dal confronto delle istituzioni sociali diverse una biologìa delle leggi, anzi una legge delle leggi; la legislazione comparata viene da lui definita, a un certo punto, come la scienza del misterioso legame che stringe e unifica le leggi delle genti umane, e questo legame sarebbe dato da un diritto anteriore e superiore (CXLIV), ossia dal diritto naturale.
In tal modo, la dottrina di Vico subiva nella visione di Amari una doppia deformazione: da una parte, come filosofia della storia, acquistava un significato naturalistico; dall'altra, come filosofia del diritto, si risolveva in un giusnaturalismo. Diversa era l'impostazione, che dello stesso problema, e cioè di ricavare dalla Scienza Nuova i principi! di una legislazione comparata, aveva dato un altro studioso, Vincenzo Cuoco, in un Programma di un corso di legislazione comparata, che egli intendeva tenere a Milano nel 1805, e di cui purtroppo non è rimasto che l'abbozzo. Com'egli scriveva, il primo, il vero fondatore della scienza della legislazione universale, almeno a creder mio, è l'italiano Gian Battista Vico I suoi principi] sono semplicissimi. Una nazione ha la sua mente al pari di un individuo, perché una nazione deve avere un numero di idee comuni al maggior numero degli uomini che la compongono . Il Cuoco, dunque, prendeva le mosse proprio da quel punto, da cui invece Amari si distaccava dal Vico, e poneva fra sé e il proprio maestro una differenza smisurata. Il fatto è, che per Amari il soggetto della storia non è la nazione vi? chiana e cuocbiana, che procede nel suo cammino con la durezza delle leggi e la forza delle armi, che lotta continuamente per la sua sopravvivenza, ma che è destinata a decadere e a scomparire nel flusso della storia. Il soggetto della storia è per lui la comunione fraterna degli uomini in una idea etico-religiosa, prima intravista sotto la specie del diritto come moralità positiva (il diritto fu ed è tuttavia la religione più pura per chi non è benedetto dalla luce del Vangelo , CXLVI), poi rivelata nel cristianesimo, infine, attuata quando fosse raggiunto lo stato finale di perfezione dalla Provvidenza preordinato (CLVIII), e che può essere dimostrato nella sua essenza proprio dalla legislazione comparata: giacché questa idea d'un modello ideale del perfetto civile è grande e universale necessità di ragione (ibidem).
Abbiamo ricordato il tentativo, compiuto da Vincenzo Cuoco, di dare inizio ad una metodologia della legislazione comparata, formulandola secondo i principia della filosofia vichiana. Le carte del Cuoco rimasero però inedite, ed erano ancora tali quando Amari lavorava alla sua Critica d'una scienza delle legislazioni computate: il vanto, ch'egli si faceva, di essersi accinto per il primo a simile impresa, è pertanto pienamente giustificato. Va però precisato, che egli intese solamente porre le basi del metodo scientifico, ma non già costruire l'edificio concettuale, o quanto meno l'impalcatura, di una compiuta trattazione scientifica di legislazione comparata: si limitò a disegnarne il progetto, senza mettere mano ai materiali da costruzione, se non per fornire qualche esempio. Com'egli stesso scrive, questo lavoro è la critica della scienza, e non la scienza; e di questa cosi egli traccia la definizione e la funzione:
Lo scienza della legislazione comparata adunque è quella, che raccoglie e paragona metodicamente le leggi dei popoli, per ricavarne la dottrina giuri