Rassegna storica del Risorgimento

AMARI EMERICO
anno <1968>   pagina <416>
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Vittorio Frasini
dica della civiltà universale, e provvedere mediante studiati confronti ai bisogni politici economici e storici delle nozioni: alla imitazione delle leggi da farsi, ed alla interpretazione di quelle già imitate: alla esperienza dei legislatori colla notizia delle vicende della fortuna delle leggi; alla dimostrazione d'un diritto universale della ragione, e del progresso provvidenziale del genere umano sulla idea di una natura comune delle genti, e per mezzo della trasmis­sione preordinata della civiltà; e lutiociò ragiona sopra un modello ideale del­l'ottimo civile, il quale serve a lei norma alla scelta, all'ordinaménto e ai para­goni delle leggi, e di criterio a tutta la filosofia civile; onde ella riesce una storia, una filosofia, ed una teodicea universale delle leggi del genere umano, una dottrina dell'arc/tetìpo e del progresso delle amane società (CLXII).
5. La storia della fortuna critica dell'opera di Amari è stata determinata dal suo titolo severo, e non privo anzi di un certo sussiego accademico, che ha fatto accentrare l'interesse degli studiosi sul problema del posto e dei merito da attribuire ad Amari nella storia del diritto comparato rispetto all'opera di altri indagatori, come P. A. Feuerbach, e sulla validità della sua tesi della comunicabilità del diritto fra i diversi popoli.1 Poiché, tuttavia, nell'Amari ap­pare preminente l'interesse filosofico rispetto a quello rigorosamente filologico (come si deriva facilmente dalla sua stessa definizione della nuova scienza, che abbiamo riportata), è stato asserito di recente con arguzia, da Guido Fassò, che nella sua opera si verifica un'amicizia pericolosa tra diritto comparato e filo­sofia del diritto . Amari ha proposto insistentemente e fervidamente l'invito a stabilire un collegamento tra l'empirismo dei fatti e il razionalismo delle idee nel campo dell'esperienza giuridica, al fine però di compiere un procedimento di verificazione e di dimostrazione di certe leggi generali del processo evolu­tivo. Il suo assunto scientifico viene cosi da lui stesso travisato e condizionato dall'apologia di nn insieme di valori del mondo sociale, stesa nei termini di un discorso indiretto e apparentemente obbiettivo: a lui avviene, per dirla con parole del Fassò, di essere indotto a servirsi dei dati di cui dispone e degli stessi pròni risultati della elaborazione di essi in un modo che al filosofo è forse talvolta consentito, mentre non lo è mai allo scienziato .2) In tal modo, viene sottoposta a una critica acuta, e addirittura dissolvente, la concezione tra­dizionale, derivata dall'Amari e ancor oggi sostenuta da certi autori, che la scienza del diritto comparato universale ricostruisce, in un disegno di carattere universale, il graduale avverarsi di quell'idea del diritto, che appare sparsamente e variamente atteggiata nel mondo dell'esperienza, mentre ai ritrova una e in­tiera nella pura ragione .a)
É vero, che questa amicizia, anzi gemellaggio fra due discipline differenti, si manifesta nell'opera di Amari in un intreccio continuo fra rilevazione sto-
l) G. DEL VECCHIO Sull'idea di una scienza del diritto universale comparato, in "Rivista Italiana per le scienze giuridiche, 1509, p. 173 e sgg., rist. in Studi sul diritto, voi. I, Milano, 1959, p. 31 e sgg.; E. Di CARLO, E. Amari, Brescia, 1948, p. 70 e sgg.
8) G. FASSÒ. Un'amicizia pericolosa: diritto comparato e filosofia del diritto, in Rivista di Diritto Civile, XII, 1966, p. 551.
s) G. DEL VECCHIO, Le basi del diritto comparato e i principi generali del diritto, in Rivista Internazionale di Filosofia del diritto, XXXVII, 1960, p. 706; rist. in Parerga. I * Saggi filosofici e giuridici, Milano, 1961, p. 81 e sgg.