Rassegna storica del Risorgimento

COSTITUZIONI FRANCIA 1814; COSTITUZIONI FRANCIA 1830; ROSSI PEL
anno <1968>   pagina <515>
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FONTI E MEMORIE
PELLEGRINO ROSSI E IL COSTITUZIONALISMO DELLA MONARCHIA DI LUGLIO
Nella relazione introduttiva al decreto reale istitutivo della cattedra di Diritto costituzionale francese alla Facoltà di Diritto di Parigi, il Guizot precisava gli scopi ed i limiti di questo insegnamento: <c L'objet et la forme de cet enseignement sont déterminés par son titre méme; e'est l'exposition de la Charte et des garanties individueUes comme des inslitutions politiques qu'elle consacre. Ce n'est plus là pour nous un simple système philoso-phique livré aux disputes des hommes; c'est une loi èdite, reconnue, qui peut et doit etre expliquée, commentée aussi bien que la loi civile ou tonte autre paride de no tre législation. Un tei enseignement, à la foi vaste et précis, fonde sur le dxoit public national et sur les lecons de Phistoire, susceptible de s'étendre par les comparaisons et les analogies étrangères, doit substiluer aux erreurs de Pignorance et à la témérité des notions supecfìcielles des connaissances fortes et positives . L'enunciazione del Guizot, se da un lato rifletteva sul piano teorico le tendenze del costitu­zionalismo della Restaurazione polemico contro l'astrattismo giusnalurali-stico ed illuministico, d'altra parte rivelava, all'unisono con le aspirazioni della cultura dominante, il valore fondamentale della coniunctìo tra giuri­sprudenza e storia, negata dalla Rivoluzione e dall'Impero proprio sul ter­reno del diritto pubblico. Per cui il richiamo alla storia fatto nella rela­zione al decreto del Guizot veniva ad avere un notevole valore polemico, mo­strando di recepire certe sollecitazioni politiche del costituzionalismo francese nella negazione di ogni esperienza culturale fatta meramente di riflessione astratta e nella reiezione di una tradizione scientifica e didattica fondata su postulati meramente teorici, come, ad esempio, quella inauguratasi con le prime cattedre sorte nell'Italia giacobina . Né. peraltro, un liberale del suo livello poteva approvare la preferenza data nel periodo napoleo­nico agli aspetti amministrativi della vita pubblica sia dalla scienza giuri­dica sia dagli ordinamenti universitari che la riflettevano per il carattere tendenzialmente autoritario del regime. Se, infatti, il decreto del 21 di­cembre 1804 aveva previsto che nelle Facoltà di Diritto a on enseignera le droit public francais et le droit civil dans ses rapports avec Padmini-stralion publique , non si poteva dire che alla Restaurazione le ordinanze
i) V. GUIZOT, Mémoiras, ti* iUt., Parigi, 1860, t. Ili, pp. 380481.