Rassegna storica del Risorgimento

COSTITUZIONI FRANCIA 1814; COSTITUZIONI FRANCIA 1830; ROSSI PEL
anno <1968>   pagina <527>
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P. Rossi e la Monarchia di Luglio
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A questo punto sorge spontanea la domanda sul valore che il Rossi attribuiva ai contenuti essenziali della libertà politica quali erano stati ela­borati dall'esperienza francese e. quindi, alle garanzie giuridiche di tale liberai. Il fatto che avesse tanto insistito nella sua analisi della storia di Francia sui temi dell'imita nazionale e dell'eguaglianza civile come fat­tori permanenti sui quali poteva ravvisarsi la linea di svolgimento delle vicende della nazione d'oltr'Àlpe non poteva in alcun modo significare la sua rinuncia alla discussione dei problemi giuridici e normativi della libertà.
Già nella Logon d'ouverture, delineando rapidamente la trama della storia francese dall'Antico Regime alla Monarchia di luglio aveva sotto­lineato l'ampio spazio che le costituzioni del 1791, del 1793, del 1795 avevano fatto ai diritti pubblici dei cittadini, magari per reazione all'asso­lutismo monarchico da poco debellato, mentre, per converso, durante il Consolato e l'Impero, solo l'organizzazione politica dello Stato era stata costituzionalmente disciplinata. Con le carte della Restaurazione i testi par­larono nuovamente dei diritti pubblici dei Francesi, e, quindi, della loro libertà politica, onde il Rossi, che nulla concedeva alle suggestioni giusna-luralisiiehe o filosofico-giuridiche che l'avrebbero portato all'astrazione ed alla divagazione, affermava: les droits publics ne sont pas autre chose que la liberto méme garantie par la loi fondamentale du pays . *) Egli affrontava cosi concretamente con l'indagine sulla tematica garantista i problemi della libertà secondo gli ideali politici dei tempi nuovi, dando un deciso contributo alla definizione di quella che può chiamarsi col Con­stant la libertà dei moderni. Ma mentre il Constant, non essendo un siste­matico, non poteva scendere dalla teorizzazione del garantismo liberale alla enunciazione dettagliata dei contenuti normativi che questo avrebbe assunto in una concreta cornice costituzionale,s) il Rossi può andare più a fondo, risolvendo il problema dei diritti pubblici dei cittadini in quello delle loro garanzie e dei loro limili e, quindi, affrontando l'intero tema della libertà come il tema dominante della carta costituzionale nel suo aspetto formale.
Anche egli eliminava, pertanto, ogni accostamento alle tesi astratte ed antistoriche del giusnaturalismo, ricercando U fondamento della libertà po-
jtuujufò la circumfórence. Sans les grande capitale, bien SUB ólémonts reateraicnl au fond de lenr province, mata ils rcsteraienl sane vie, ils y rcsteraienl sana rien produire, tandis qn'échauflos ò ce grand foyer, fin produisent, non pour la capitale senio mais poar la nailon tonte cedere.
i) p. Rossi, Court, est, t. 11, p. 12.
2) P. BASTI, Benjamin Constant et sa doctrine, Parigi, 1966, i. II, p. 720.721. Sulla concessione della liberi A In Gomitimi, cfr. anello A. ZAWAIUNO, La libertà dei moderni nel costituzionalismo di Benjamin Contieni, Milano, 1961; su questo scritto vedi A. SICNQWM, Constant e la libertà dei moderni. In Storia e politica, gennaio-marzo 1963.