Rassegna storica del Risorgimento

COSTITUZIONI FRANCIA 1814; COSTITUZIONI FRANCIA 1830; ROSSI PEL
anno <1968>   pagina <529>
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P. Rossi e la Monarchia di Luglio 529
nell'inviolabilità della proprietà, e che vengono illustrate dal Rossi nella motivazione etica che la loro protezione aveva assunto nel costituzionalismo del­la Restaurazione e nel concreto contenuto liberale del quale erano slate rive­stite dalla Carta del 1830. Le pagine del Cours, ad esempio, sulle vicende della censura e della libertà di stampa non rappresentano solo una testi­monianza del liberalismo politico dell'autore che vede nella libertà di stampa uno dei fondamenti essenziali del regime liberale, ma costituiscono un ap­profondito excursus sulla storia giuridica e civile della Francia moderna.
La soppressione della censura, anticipata nei fatti nel 1815, ma realiz­zata nel 1817, l'abolizione della autorizzazione preventiva per la pubblica­zione dei giornali operata nel 1819 e la conseguente decisione di deferire ad un jury popolare la cognizione dei reati di stampa appaiono al Rossi grandi conquiste civili. Breve stagione, però, alla quale segue nel 1820 il triste ritorno alla censura ed alla autorizzazione preventiva e nel 1822 la più spietata repressione poliziesca dei fogli di opposizione. Il ritorno alla libertà nel 1828 permette la ripresa della stampa liberale e la Carta del 1830 codifica la libertà di stampa, con la conseguente soppressione della censura, dell 'autorizzazione preventiva e con il deferimento al jury della cognizione dei delitti di stampa. Atti questi che si inquadrano pienamente nella visione che lo Stato liberale ha della libertà di stampa, diritto pub­blico soggettivo e sottratto alla disciplina ed alla discrezionalità dello Stato: Car si vous envisagez la liberté de presse comme une institution politiqtie, camme un moyen, et non comme un des buts essentiels qui doivent ètre atteints, vous arriverez, par exemple, à celte conséquence que le législatetrr pourrait se donner sur la matière la plus grande latitude. Or le législateur ne Va pas considérée sous ce point de vue étroit, il l'a envisagée sous sa véritable face, e5est-à-dire comme une liberté naturelle et légilime, qui doit ètre garantie et dont les abus seuls doivent ètre réprimés, quand ils sont à la fois coupables en eux mem.es et dangereux pour la socie té. Il l'a con­sidérée comme un droit public et non simplement comme un ressort du système représentatif .1} Facoltà naturale e legittima, garantita come un diritto pubblico soggettivo ad ogni Francese dalla Carla del 1830, la libertà di stampa rappresenta per il Rossi, pertanto, uno degli aspetti caratterizzanti un regime politico.
Fondamentale appare anche all'autore del Cours il tema della libertà di coscienza strettamente connesso sul terreno istituzionale con quello della libertà dei culti. Perché se è vero che quella è un dato apparentemente interno-, che resta di solito estraneo alla volontà ed alla potestà normativa di un legislatore, non è xnen vero che questa non può sussistere senza la
X) P. Bossi, Conni, dt, t. Ili, p. 70.
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