Rassegna storica del Risorgimento

COSTITUZIONI FRANCIA 1814; COSTITUZIONI FRANCIA 1830; ROSSI PEL
anno <1968>   pagina <530>
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Carlo Ghisalberli
prevista affermazione di essa in quanto il y a libcrlc dcs cultes quand chacun est libre non seulemenl dans ses eroyances, mais dans l'exercice de sa religion, quand la faculté de professor publiquement son eulte lui est garantic a>.g Balla Rivoluzione in poi, in linea con i principi di Hbertà e di eguaglianza civili*, si era finalmente giunti a sanzionare sia la libertà di coscienza sia la libertà di cu ho. ma il concordato imperiale del 1802 e la politica ecclesiastica della Restaurazione avevano portato alla creazione dì quella posizione di privilegio alla religione cattolica che contraddiceva i postulati liberali. La Carta del 1814, infatti, pur proclamando all'arti­colo 5 come chacun professe sa religion avec une égale liberto et obtient pour son eulte la mème protection aveva dichiarato all'articolo 6 che la religion caLholique, apostolique et romaine est la religion de l'Elal aggiungendo inoltre, in forma discriminatoria, all'articolo 7 che les mi-nistres de la religion catholique, apostolique, et romaine et ceux des autres cultes chrétiens recoivent seuls des trailements du Trésor royal . La Carta del 1830, invece, tendeva ad eliminare la posizione di privilegio del cattoli­cesimo: essa, infatti, lasciando integra la formula dell'articolo 5, non par­lava più né di religione dominante né di religione dello Stato, e non pre­vedeva alcun vincolo tassativo nella concessione di congrue ai ministri dei culti, tanto che nel 1831 vennero salariati dallo Stato i ministri del culto israelitico. Il Rossi trova coerente l'impostazione del problema dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa data dalla Monarchia di luglio nel pieno rispetto dell'ortodossia liberale: il fatto che nell'articolo 6 si parli, a proposito del cattolicesimo, di religion professée par la majorité des Frangais non sembra urtarlo. Era un dato di fatto meramente formale che non alterava il principio della libertà di culto ristabilita, in parità assoluta per tutte le confessioni religiose, dopo la parentesi confessionale di Luigi XVIII e di Carlo X: a H n'y a donc plus en France ni religion dominante, ni religion d'Etat. Il y a des cultes reconnus aux ministres desquels la Charte garantit des traitement, et elle permei, sans l'ordonner, d*en accorder à d'anircs; voilà laute la différence: la liberto des cultes est donc établic .2)
La funzione della Carta nell'interpretazione del Rossi resta pertanto quella che diverrà tradizionale per tutti gli assertori del garantismo liberale: assicurare la tutela di quei diritti pubblici soggettivi che spettano natural­mente a tutti gli uomini in egual misura e che costituiscono il presupposto del vivere civile in una società organizzata politicamente. Osservando come per il Cours la libertà individuale consista principalmente nella garanzia -non essere arrestato fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge 8*
i) P. fiossi, Cour, dia I. IT. p. 371. 3) P. Rossi, COMI?, clt, t. Il, p. 432. 8) P. ROSSI, Cours, dU, I. Il, p. 222 ugg.