Rassegna storica del Risorgimento

COSTITUZIONI FRANCIA 1814; COSTITUZIONI FRANCIA 1830; ROSSI PEL
anno <1968>   pagina <531>
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P. Rossi e la Monarchia di Luglio 531
e come l'eguaglianza non sia né un'eguaglianza politica né un'eguaglianza economica ma una mera eguaglianza di fronte alla legge,1' è inutile chie­derai perché nel testo manchi un'elaborazione approfondita dei diritti aventi Un. contenuto sociale. I timidi accenni alla libertà di associazione 2) ed alla libertà di insegnamentos) si inquadrano nella generale visione dei diritti di libertà spettanti al singolo e non sono in alcun modo configurabili come premessa ad un discorso diverso dalla prospettiva avveniristica, ma in quel momento totalmente astratto perché avulso dalla realtà istituzionale e normativa.
Infatti è principalmente la Carta, nel suo contenuto formale, che im­pegna il Rossi, e non soltanto per il suo valore simbolico di sfida all'asso­lutismo dinastico oppressore dei diritti dell'uomo, ma anche per i com­plessi problemi di organizzazione statuale che pone alla sua attenzione di giurista. 11 fulcro dell'ordinamento giuridico francese era pur sempre la monarchia ereditaria sulla base di quella legge salica regolatrice della suc­cessione al trono che, fin dalla pubblicistica dell'Antico Regime, costituiva una delle leggi fondamentali del Regno e che neanche un sovrano asso­luto avrebbe potuto violare a pena di infrangere la legittimità del proprio potere. Per l'autore del Cours il motivo dell'esclusione delle donne dalla successione al trono doveva ritrovarsi in fattori di ordine nazionale, e non di altro genere, in quanto attraverso il proprio matrimonio una donna può far passare il potere regio in mani straniere.4) Il problema nazionale emergeva persino nella valutazione della legge salica 1 Ma erano le caratte­ristiche della monarchia secondo la Carta a qualificarla come nazionale per il Rossi. Essa, infatti, per il suo carattere rappresentativo, costituzio­nale e limitato appariva veramente francese, simbolo di tutta la nazione e quasi un modello alle dinastie che la Restaurazione aveva collocato nuo­vamente sui troni di Europa e di Italia.S)
*) F. Rossi, Coun, CÌL, t. I, p. 255: regalile civile consiste.a accordar a tous le libre exertfee, l'éxeftàce légitime de lettre facnltés, la jouissance dea resultate obtenus, quelle qne soit d'ailleurs la divertale des forces et de l'energie de ebacun. Egaliser an contratre arbitrairement les resultata dea diverse* notivités individuelles, ce ne serait pas fonder ni sanctionner l'égalité civile, ce serait préeisément le contraire, ce serait detrai re l'égalité, ce serait fonder le privilège en faveur de ceux qui se trouveraient moina riefaement dotés aone le rapport de l'energie de lenrs force individuelles, ce serait ntiribuer nrbitruirenicnt aux uns une portion de ce qui anrait été le resultai de l'acii vite indìviduclle dea entree... Encore una foia, ce ne serait pas là l'égalité civile, ce 8raìt J'inégalitc au profit des moina actìfa, deR moina énergiques; ce serait, non regalile dea hommes libre*, mais l'égalité des oBcloves qui vivent dea niènte ali mente, couverta à peo prce dea mémes dui Iloti, chnrgés a pan près des mémos ehaines, quelle quo ptiìftM! ènte d'allJetir la divenite de laura faooltéa intellectuolles et murales.
3) P. Rossi, Con, !., i. ili, p. 176. S) P. Rossi, Court* éi t. HI. p. 141.
4) P. Rossi, Cour éiu, i. t. 111. p. 376.377. 8} P. Rossi, Court, erti U III, p, 373 e sogg.