Rassegna storica del Risorgimento

COSTITUZIONI FRANCIA 1814; COSTITUZIONI FRANCIA 1830; ROSSI PEL
anno <1968>   pagina <533>
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P. Rossi e la Monarchia di Luglio 533
per i teorici della monarchia rappresentativa in Italia quando avranno voluto illustrare e definire le diverse prerogative di un sovrano costituzionale. 13 carattere rappresentativo e limitato della monarchia, dunque, secondo il Rossi, era testimoniato dalla carta del 1830 che stabiliva all'articolo 14 come la puissance legislative s'exercc collectivement par le Roi, la Chambre de Pairs et la Chambre des Députés . Ma il ruolo del sovrano restava estre­mamente importante: non si trattava, infatti, solo di quel pouvoir neutre che aveva concepito il Constant nelle sue amare riflessioni sull'esperienza politica francese x) ma di un organo fondamentale, perno e fulcro del si­stema che, partecipe delle attribuzioni e della funzionalità del potere legi­slativo come di quelle di ogni altro pubblico potere, lo condizionava e lo saldava intimamente agli altri in modo da rendere Finterò ordinamento costituzionale più omogeneo e coerente. La nomina dei Pari, il diritto di scioglimento della Camera dei Deputati, l'istituto della sanzione regia da­vano, infatti, al monarca una posizione di primo piano nello svolgimento della funzione legislativa.
Il Rossi, coerente alle sue premesse liberali, trovava logico il carattere censitario del testo costituzionale pur notevolmente allargato nella sua base elettorale rispetto a quello del 1814 ed esaltava inoltre il carattere mag­giormente nazionale che veniva a riconoscersi nel nuovo parlamento, ora che la Carta parlava di députés senza specificazione, a differenza del testo del 1814 che nominava i députés du département , lasciando quasi la possibilità di sottintendere una certa limitazione ed un certo vincolo nel mandato rappresentativo, in pieno contrasto con i principi della con­vivenza polìtica moderna e della unità nazionale.8) Nel Cours riemerge­vano nuove e più. dure frecciate polemiche contro la Svizzera del tempo, dove la atomistica costituzione cantonale permetteva la sussistenza di una rappresentanza basala sul mandato imperativo, dove, cioè l'eletto doveva rendere conto del proprio comportamento al cantone che lo aveva nominato, dal quale aveva ricevuto istruzioni e che lo stipendiava. *) Il rancore per la passata esperienza di citoyen de Genève si univa probabilmente alla coerenza della sua argomentazione giuridica nella condanna di un sistema vieto e superato, soprattutto al paragone con l'ordinamento della monarchia liberale francese, unitaria e centralizzata perché a base nazionale.
Anche il Rossi cerca argomenti a giustificazione del bicameralismo, ma sembra ricorrere ai temi tradizionalmente più usati dalla pubblicistica:
D P. BASTO), Benjamin Constant, cli L II, p. 917 e segg. La tesi di B. COSTANT in Principe* de potltique* IH: su quatta, cfr. P. Rossi, Cours, dL I. IV, p. 224 e segg. *) P. Rossi, Court, eh., t. TV, p. 1 e segg. *) P. Rossi, Court, àu, t. TU, p. 435. 4) P. Bossi, Court, CÌL, I. IV, p. 3.