Rassegna storica del Risorgimento
COSTITUZIONI FRANCIA 1814; COSTITUZIONI FRANCIA 1830; ROSSI PEL
anno
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1968
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pagina
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535
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P. Rossi e> la Monarchia di Luglio 535
stabilito nel testo del 1830 a salvaguardia delle nuove istituzioni liberali.]} In uno Stato garantista coerente con i propri principi non potevano ammettersi regolamenti ed ordinanze contro legem o, anche, semplicemente, jtra ter legemì
Nel rispetto delTortodossia parlamentare, durante l'applicazione della Carta del 1830, si assisteva alla progressiva apparizione sulla scena politica di un esecutivo omogeneo ed efficiente rappresentato dal Consiglio dei Ministri. Nei largo sviluppo della prassi dell'interpellanza parlamentare e della correlativa responsabilità ministeriale, si consolidava quel regime che dopo l'esordio della prima Restaurazione era stato posto in crisi dalle mene reazionarie e dinastiche. Il Rossi percepiva l'importanza di un esecutivo parlamentarmente responsabile ed amministrativamente efficiente, anche se era ancora portato a ritenere che il presidente fosse soltanto un primus inter pares. senza maggiore dignità rispetto agli altri ministri: Dès que les ministres sont réunis, ils forment un corps, une sort d'assemblée, et voilà pourquoi il y a un président du Conseil spécialement chargé de le convoquer et de diriger ses délibérations .3' Ma gli interessava sottolineare il carattere collegiale del governo, anche a proposito del tema della sua responsabilità: essendo la persona del re sacra ed inviolabile e politicamente irresponsabile, benché partecipe dell'attività e della funzionalità dell'esecutivo, il governo era collegialmente responsabile per gli atti di politica generale.8'
Il sistema appariva al Rossi perfetto. La Carta del 1830, non più octroyée perché frutto di un patto tra il sovrano ed il popolo, sembrava realizzare le più alte speranze del costituzionalismo liberale ed indicare ancora una volta la Francia come il modello dell'organizzazione politica. Il suo Parlamento era innalzato a simbolo della Nazione nel costante dialogo con la monarchia, il Governo, nell'esercizio del suo potere, limitato da garanzie giuridiche a salvaguardia della libertà, gli organi dello Stato coordinati tutti tra loro per il bene comune.
CARLO GHISALBERTX
1) P. Rossi, Cours, cit i. IV, pp. Uii-W). *) P. Bossi, Con, eli-, IV, p. 334. 8> P. Rossi, Court, dt, t. IV, p. 372.