Rassegna storica del Risorgimento
PUBBLICISTICA COSTITUZIONALE REGNO DI SARDEGNA 1848-1853; REGNO
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1969
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Il sistema rappresentativo in Piemonte
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del proclama di Moncalieri. n Egli, infatti, dichiarava opportuno Io scioglimento della Camera dei Deputati in una vasta serie di ipotesi costituzionalmente rilevanti, dal conflitto tra questa ed il governo, al verificarsi di nuove circostanze politiche, dal frazionamento dei partiti rappresentati nell'assemblea con la conseguente loro incapacità di esprimere una stabile maggioranza alla sensazione diffusa del mutamento dell'opinione pubblica nei confronti dei suoi rappresentanti. Ipotesi tutte che giustificano il diritto della Corona ma che, per la loro gravità, dovrebbero consigliare la stessa ad usare del diritto di scioglimento della Camera elettiva con estrema prudenza e solo nel caso in cui dalle nuove elezioni sorga una rappresentanza nazionale più favorevole al partito del governo: Non vi ha dubbio che, anche eccedendo questi limiti, il governo è sempre nel rigoroso suo diritto, ma il risultato ne può essere facilmente funesto, giacché riproducendosi la Camera ripetutamente nel medesimo colore politico la corona è costretta o a cedere con tanto maggiore discredito ed aftievolimento della sua autorità, quanto maggiore fu la resistenza, o a ricorrere a misure incostituzionali, preparandosi nell'uno e nell'altro caso la rovina della costituzione e gravi sciagure allo Stato . "' Non è chi non intravedesse in queste frasi qualche spunto cautamente problematico nei confronti dell'azione intrapresa dalla monarchia auspice H d'Azeglio e destinata a culminare col proclama di Moncalieri, azione che, però, aveva il pieno carattere della legittimità statutaria come si evinceva dallo stesso scritto del Peverelli favorevole al diritto di scioglimento della Camera elettiva.a* Allontanatosi dopo quel momento il periodo più duro della vicenda costituzionale piemontese, la meditazione sulle forme del governo rappresentativo poteva continuare in una maniera più decantata e per certi aspetti meno soggetta alla contaminazione diretta della valutazione politica contingente.
Privo di quelle ingenuità del didascalismo costituzionalistico subalpino della fase immediatamente successiva alla concessione dello Statuto, *)
1) P. PEVEREI.M, Conienti, cit., p. 34 e segg. Per la tesi, divenuta classica nella dottrina dell'Ottocento liberale, cfr. B. CONSTANT, Principes de politìque. III: La dissolutici!! dea assemblées n'est point, cornine on Va fi il, nn outrage mix droita da peaplc, c'est au contraire, quanti Ics elections soni libre, nn appel fait a ses droìls en favenr de ses intérèls .
2) P. PEVERKM.I, Conienti, cit., p. 40.
s) Su tali fatti, n parte G. MAKANINI, Storia del potere, cit., p. 164 e segg., cfr. A. M. GHISALBEBTI, Massimo d'Azeglio: un moderato realizzatore, Roma, 1953, p. 144 e segg.; G. CANDELORO, Storia dell'Italia moderna, Milano, 1966, voi. II, p. 108 e segg.
*) Ad imitazione di quanto era accaduto nell'Italia giacobina ove si era sviluppata tuia larga pubblicistica sulle nuove idee costituzionali, cosi nella monarchia subalpino, dopo la concessione dello Statuto si utilizzarono nuovamente gli strumenti divulgativi di cinquantanni prima a testimonianza del nuovo fervore liberale. Si pubblicarono cate-