Rassegna storica del Risorgimento

PUBBLICISTICA COSTITUZIONALE REGNO DI SARDEGNA 1848-1853; REGNO
anno <1969>   pagina <15>
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Il sistema rappresentativo in Piemonte 15
poteri pubblici in una visione coordinata del loro operare politico: La dualità delle Camere, il veto regio o presidenziale, queste frazioni di so­vranità impotenti, se soie, ed operanti, allorché si avvera l'armonia delle loro volontà, sono i veri presidi! contro la tirannia di fatto di un governo che porti il sembiante di libero .J) Al solito la fonte è la dottrina fran­cese ed anche il Carulti, che ne è un profondo conoscitore, non si sot­trae al vezzo di richiamarla frequentemente nelle citazioni a testimonianza di una sua aderenza alle impostazioni politiche e costituzionali fonda­mentali. Quando vuole, ad esempio, illustrare gli elementi essenziali di un sistema rappresentativo ricorre aWHistoire del Guizot: Fattori im­portanti del governo civile sono reiezione, la pubblicità, la divisione e limitazione dei poteri e finalmente la responsabilità: essi devonsi giudicare come fondamentali, cioè necessari, e quella costituzione tenersi più perfetta che saprà meglio ponderarne l'ordinamento. Gli altri caratteri che scor-gonsi per lo più nei detti governi, sono più presto esteriori e di loro natura contingenti: convengono ad un popolo, ad un altro recherebbero detrimento, qui sono desiderabili, là impossibili. E chi poco sagace della mente, dietro a questi accidenti si affatica, somiglia a colui che credendosi di abbracciare la persona amata, stringeva le nuvole .2)
Monarchico per convinzione, non perde tempo a teorizzare delle forme istituzionali: che queste non sono caratterizzanti per un regime rappresentativo. Lo è, invece, la rappresentanza politica che ne costituisce l'essenza. Questa, sul piano concreto, si realizza con le elezioni, come aveva già sottolineato la pubblicistica sulla scia del Cavour, ed il Carutti, al riguardo, si dichiara avverso ad ogni forma di suffragio indiretto o di duplice grado, del tipo di quello sperimentato con la costituzione fran­cese del 1791 o con quella del 1795, o, ancora, in tempi più vicini, con la costituzione prussiana. Altresì non ama troppo rigide discriminazioni del diritto elettorale fondate sul censo. Violentissimo è, poi, contro coloro che, dichiarandosi progressisti, sostenevano l'opportunità di introdurre lo scrutinio di lista ed il conseguente superamento del rapporto diretto tra eletto ed elettore insito nel collegio uninominale. Memore, forse della tenacia eon la quale Cavour aveva tentato di impedire l'introduzione dello scrutinio di lista all'epoca della ventilata fusione del Piemonte con la Lombardia nella prima guerra dell'Indipendenza, e degli argomenti usati allora per conservare il sistema elettorale della legge 17 marzo 1848, dichiarava che lo squittinio di lista, ciecamente patrocinato da molti liberali, è immorale e menzognero. Immorale perché conduce ad acco­modamenti contro coscienza tra le diverse parti; menzognero perche con-
i) D. CAROTI?, Dei principii del governo libero, vìi. p. 166. 2) D. CABUTTI, Dei principii del governo Ubero* eie. p. 168.