Rassegna storica del Risorgimento
PUBBLICISTICA COSTITUZIONALE REGNO DI SARDEGNA 1848-1853; REGNO
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1969
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Il sistema rappresentativo in Piemonte
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liberalismo costituzionale come necessariamente oligarchico nelle origini, ma come sostanzialmente democratico nell'obiettivo.
Il banco di prova di ciò è sempre l'atteggiamento nei confronti del Senato di nomina regia che, dopo quanto aveva detto il Cavour, non era più tanto facilmente inquadrabile in un sistema rappresentativo che si voleva definire liberale. Per il Carutti, infatti, Tunica giustificazione del-rislituto, in attesa della sua fatale trasformazione in organo elettivo sull'esempio belga, era quella di permettere l'utilizzazione dell'esperienza di quegli uomini che non avversi ai nuovi istituti pur non ne favoreggiarono l'avvento, e che perciò sarebbero scartati dalla elezione popolare .1 ' E mentre auspicava la modifica costituzionale per rendere rappresentativa la seconda camera, si dichiara assolutamente contrario a quelle nomine di Senatori compiute dalla corona per bilanciare le tendenze politicamente avanzate della Camera dei Deputati e per rafforzare la posi' zione dell'esecutivo, perché infornate di questo tipo avrebbero alterato i concreti rapporti tra i pubblici poteri modificando nella prassi l'equilibrio costituzionale in un senso illiberale. a)
H pensiero del Carutti sul Senato è l'indice rivelatore della sua visione di un sistema rappresentativo che può sussistere soltanto nel pieno rispetto dell'indipendenza del Parlamento. Da ciò il carattere non vincolante del mandato parlamentare, a tutela dell'indipendenza del deputato dal proprio elettorato che verrebbe compromessa da un mandato imperativo; 3) da ciò ancora, l'immunità parlamentare e l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati, a garanzia dell'indipendenza dei deputati dal potere esecutivo.4) L'indipendenza dei rappresentanti deve servire all'interesse del paese, cioè dei rappresentati; è opportuno, pertanto, che la nazione venga informata direttamente del lavoro legislativo: donde la necessità della pubblicità delle sedute e degli atti parlamentari.D) L'in-
1) D. CARUTTI, Dei principii del governo libero, cit. p. 237.
2) D. CABUTTI, Dei principii del governo lìbero, cit, p. 238. Sui rapporti tra i dne rami del Parlamento nel Risorgimento, cfr. S. CANNARSA, Senato e Camera nei loro rapporti e conflitti (1848'1948), Roma, 1955; sarebbe da compiere uno studio approfondito sulle nomine dei senatori da parte della monarchia nell'Ottocento; un esempio è quello di A. COLOMBO, La prima infornata senatoriale in Piemonte nel 1848, in Rassegna storica del Risorgimento, IX, 1948, p. 464 e segg.
8) D. CABUTTI, Dei principii del governo libero, di., p. 223. È interessante notare come P. PEVEBEM.1, Conienti, cit., pp. 92.93, abbia visto l'origine dell'art. 41 dello Statuto (I deputati rappresentano la nazione in generale, e non le sole Provincie in eui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darai dagli elettori ) non tanto in un principio di ordine generale, quanto, invece, nella supposizione di una tendenza contraria, che potesse manifestarsi in causa di divergenze provinciali più vivamente sentite nella Savoia, nella Sardegna e negli altri Stati sardi .
4) D. CARUTTI, Dei principii del governo libero, eh. pp. 224*225.
6) D. CABUTTI, Dei principii del governo libero, cit pp, 226-227.