Rassegna storica del Risorgimento
PUBBLICISTICA COSTITUZIONALE REGNO DI SARDEGNA 1848-1853; REGNO
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1969
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Il sistema rappresentativo in Piemonte
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cipti , 1> determinarono uno stabile assetto alla Nazione d'oItr'Alpe elevandola a modello a tulli i popoli d'Europa desiderosi di libertà.
Il carattere paradigmatico della soluzione costituzionale adottata dalla monarchia parlamentare della Restaurazione francese stava nell'equilibrato temperamento dei pubblici poteri risultante dalla convergenza tra i due principi fondamentali: quello della legittimità dinastica, rappresentante la lunga continuità della tradizione storica e quello della volontà nazionale, impersonante l'esigenza politica di rinnovamento della civiltà liberale. Grazie a tale soluzione, il problema della sovranità, cioè del potere supremo di reggere lo Stato secondo le leggi e di mutare le leggi secondo le necessità si permeava di positività perdendo quell'astrattezza delia quale l'avevano circondato i filosofi e i dottrinari quando avevano ricercato origine e scopi di essa. Ma la sovranità, come si evinceva teorizzando sulle carte francesi del 1814 e del 1830 e sugli statuti che le avevano imitate, non era solo nel monarca, come non era solo in una delle due branche del Parlamento, ma era insieme del re e delle Camere, sia, cioè, di quella elettiva che di quella non elettiva.a) E, pertanto, come nelle prassi costituzionale britannica, doveva essere collegata alla valutazione di quella onnipotenza parlamentare che dava ad essa contenuto concreto.
L'idea dell'onnipotenza parlamentare doveva essere ben presente anche al Cavour quando aveva formulato la nota interpretazione evolutiva dello Statuto in senso liberale. Lo statista subalpino, però, aveva limitato la sua osservazione soltanto al ruolo della rappresentanza nazionale nel contesto dell'ordinamento statutario senza scendere in quei dettagli che avrebbero meglio illuminato la sua visione progressista. Col Balbo, però, il discorso si arricchiva di un ben più elevato contenuto dottrinale. La questione della modificabilità con normale atto legislativo delle norme 8tatutariet senza che per tale modifica vi fosse la necessità di porre in essere uno speciale meccanismo costituzionale, questione che implicava una presa di posizione sull'opportunità della costituente, o. quanto meno, sul riconoscimento di mi certo potere costituente nella rappresentanza nazionale elettiva, veniva risolta dal Balbo positivamente. Lo Statuto poteva essere modificato con normale atto legislativo dato che nessuna norma prevedeva speciali procedure per le modifiche costituzionali. Il potere legislativo, cioè il Re ed il Parlamento, depositari della sovranità potevano procedere ai mutamenti costituzionali senza investire alcun organo dello Stato dì speciale potere costituente per questo, che tali mutamenti avvenivano per normale atto legislativo in virtù del principio della onnipotenza
1) G. BALBO, Della monarchia rappresentativa, oh,, pp. 67.68.
2) C. BAIJJO, Della monarchia, rappresentativa, cìfc, p. 185.