Rassegna storica del Risorgimento

CANTONI CARLO CARTE; GROPELLO CAIROLI STORIA SEC. XIX
anno <1969>   pagina <164>
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Vita dell'Istituto
bilito dalla Presidenza, trattenendosi sa ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di Presidenza.
Le quote dei soci vitalizi vengono accantonate in un fondo di riserva fino al raggiungimento della somma di un milione.
L'Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9. I congressi scientìfici sono tenuti normalmente una volta all'anno. La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale, designato dalla Consulta.
Art. 10. Il Consiglio di Presidenza, udito il parere della Consalta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente statuto.
Approvato con D.P.R. del 1 morso 19SS, n. 357, modificato con DJ*JR. del 2 aprile 1957, n. 466, e con DJ*JL del 5 settembre 1967, n. 1014.
REGOLAMENTO ESECUTIVO
Art. 1. L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusivamente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo statuto ap­provato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1014 del 5 settembre 1967.
Art. 2. Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale dell'ente; di intesa con i colleghi del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca e presiede le adunanze firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli im­piegati.
Art.. Il Vice-presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Pre­sidente e lo sostituisce in caso di assenza. II Segretario generale coadiuva il Pre­sidente nella direzione scientifica e nell'amministrazione, controfirma i mandati di pagamento, sovrintende al lavoro del personale, è segretario di redazione della Ras­segna storica del Risorgimento
Art. 4. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti*
Per la trattazione di questioni urgenti il Presidente può convocare una Giunta composta del Presidente, del Vice-presidente, del Segretario generale, di due membri effettivi, di uno cooptato e di un rappresentante dei Comitati.
Art. 5. Il Museo centrale del Risorgimento in Roma è posto alle dirette di­pendenze della Presidenza dell'Istituto.
Art. 6. Il Consiglio di presidenza può istituire all'estero centri di studio alle proprie dirette dipendenze.
Art. 7.gl Comitati locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali del­l'Istituto e all'incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa nell'am­bito delle disposizioni statutarie. I Presidenti dei Comitati sono tenuti a presentare alla Presidenza dell'Istituto prima della annuale seduta della Consulta di cui all'arti­colo 6 dello statuto, una relazione sull'opera svolta.
Art. 8. Per la istituzione di nuovi Comitati e per la riorganizzazione di quelli rimasti inoperosi o ohe non abbiano pia il numero di soci prescritto dall'art. 4 dello statuto, la Presidenza ha facoltà di nominare Commissari straordinari.
Art. 9. - L'elezione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti dei singoli Comitati avviene a maggioranza di voti, con scrutinio segreto, da parte dei soci locali in regola con il versamento delle quote.