Rassegna storica del Risorgimento
CANTONI CARLO CARTE; GROPELLO CAIROLI STORIA SEC. XIX
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1969
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165
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Vita dell'Istituto
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Il Presidente uscente o il Commissario straordinario convoca i soci in assemblea, inviando loro per posta, dieci giorni prima della data fissata, l'ordine del giorno della seduta, la scheda di votazione e dne baste di diverso formato: l'uno priva di indicazioni esteriori, destinata a contenere la scheda, l'altra, preventivamente indirizzata al Comitato e affrancata, con a tergo l'indicazione : spedisce il socio... .
Ciascun socio porterà personalmente all'assemblea la scheda racchiusa nella prima busta.
In caso di legittimo impedimento, è data facoltà ai soci di inviare all'assemblea, prima della fine delle operazioni di voto, la propria scheda entro la busta senza indicazioni esteriori. Questa, a sua volta, sarà chiusa nell'altra, 6ul retro della quale il socio avrà apposto a penna la propria firma. Qualunque altro segno sulla scheda o sulla prima busta e la mancanza della firma sul retro dell'altra, comportano hi nullità del voto. Riscontrati sull'elenco dei soci il nome dei votanti a domicìlio, le buste bianche contenenti i voti di questi ultimi vengono mescolate con quelle dei soci presenti. Lo spoglio delle schede a mezzo di due scrutatori scelti dall'assemblea tra i presenti e la proclamazione dei risultati si effettuano davanti all'assemblea stessa.
Il nuovo Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice* presidente e il Segretario-tesoriere. Il Presidente eletto annuncia alla Presidenza del listatolo l'esito delle votazioni e riferisce Bulla regolarità del loro svolgimento.
Art. 10. I membri aggregati, di cui all'art. 4 dello statuto vengono cooptati dal Consiglio direttivo. Essi hanno gli stessi diritti di quelli effettivi e rimangono In carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo del quale sono stati chiamati a far parte.
Art. 11. I Presidenti dei Comitati assolvono localmente alle funzioni relative alla formazione e alla sorveglianza dei Musei del Risorgimento, a norma dell'art. 2 dello statuto.
Art. 12. Tutti i soci, salvo espressa richiesta da parte degli interessati, si intendono iscritti presso il Comitato nella cui giurisdizione provinciale risiedono.
Art. 13. La Presidenza dell'Istituto e, previa autorizzazione di questa, i Comitati locali hanno facoltà di accettare, secondo le norme di legge, donazioni e lasciti.
Art. 14. - La riunione della Consulta, di cui all'art. 6 dello Statuto, avviene almeno una volta all'anno.
Art. 15. - L'elezione dei cinque rappresentanti dei Comitati nel Consiglio dì Presidenza avviene mediante votazione segreta, alla quale non partecipano i membri effettivi e cooptati del Consìglio di Presidenza. Eseguito lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Istituto proclama eletti, per il triennio successivo, i cinque Presidenti che hanno raccolto il maggior numero di voti.
Art* 16, Il Consiglio di Presidenza dell'Istituto determina la percentuale sulle quote sociali che può essere trattenuta dai Comitati locali.
Art 17. I Comitati debbono versare alla sede centrale le quote sociali non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Art. 18. - La Presidenza dell'Istituto, udito il parere della Consulta, può ap. portare modificazioni al presente regolamento.
Modificato nella seduta della Consulta del 21 ottobre 1967.