Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVIO DELL'ARCADIA; BIBLIOTECA ANGELICA ARCHIVIO DELL'ARCADI
anno <1969>   pagina <312>
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com'era nelle intenzioni del costituenti del 1848, in imo clic il Muranini non esita a definire pseudoparlamentare , in un regime, cioè, che pur rispettando le apparenze e te forme del primo, ne travisa di fatto la natura sino a capovolgerne la logica e
10 spirilo. Difatii, come osserva giustamente il Maninìni, nella costituzione inglese il hi cameralismo, che stava alla base del sistema costituzionale albertino, era il risul­tato di un compromesso, di una composizione tra le diverse forze politiche dell'antica aristocrazia, che trovava la sua espressione nella Camera dei Lords, e della nascente borghesia, rappresentata a sua volta nella Camera dei Comuni. Ma si trattava di due forze politiche la cui fortuna, nel 1688, data in cui si affermò nelle sue linee essen­ziali il regime costituzionale britannico, seguiva due differenti parabole: in ascesa quella della borghesia, in declino quella delle classi privilegiate, nobiltà e alto clero. Pertanto, nel Piemonte dì Carlo Alberto, come del resto dovunque nel continente europeo si tentò di trapiantare i principi costituzionali d'oltre Manica, il centro gravitazionale di tutto il sistema, la sede direzionale del potere doveva necessaria­mente tendere a spostarsi verso il ramo elettivo del parlamento, cioè verso la camera bassa in cui si rifletteva meglio che altrove il nuovo diritto borghese.
La tendenza del regime stabilito con lo Statuto albertino ad evolversi in senso parlamentare, 0 meglio, come dice il Maranini, in senso pseudo-parlamentare, si manifeste immediatamente, anzi, si può dire, coincise con la stessa entrata in vigore della nuova carta costituzionale, allorché il ministro Sorelli, firmato lo Statuto, pre­sentò le dimissioni al re; ma ancora più nettamente, il germe pseudo-parlamentare, che covava in seno al regime costituzionale piemontese, si rese evidente in occasione della discussione sui pieni poteri al governo del re, concessi il 2 agosto 1848.
11 senatore Alfieri di Sostegno sosteneva allora l'incostituzionalità dell'espressione e governo del re, poiché essa non appariva in nessun luogo dello Statuto (efr. a pp. 151-52), e la cui introduzione avrebbe implicato il riconoscimento di un organo nuovo di cui nella carta costituzionale non si trovava traccia. In realtà, la tesi del marchese Alfieri era confortata, oltre che dalla lettera dello Statuto, ai cui arti. 5 e 65-67 non si faceva menzione di un governo del re come di un organo costitu­zionale, anche dalle discussioni preliminari in sede ai Conseils de Conférence, cui lo stesso Alfieri aveva partecipato, ed in cui nella seduta del 7 febbraio 1848, allorché era stato discusso l'art. 5, non si era minimamente configurata una tale eventualità (cfr. Lo Statuto albertino e la sua preparazione, a cura di G. Falco, Roma, 1945, p. 208); di contro, le spiegazioni e le repliche del ministro Ricci, come giustamente nota il Maranini, erano tutt'altro che esaurienti. Ma, vorremmo notare, mentre l'Ai* fieri aveva dalla sua la lettera ed anche lo spirito dello Statuto, il Ricci era soste nuto dalla ben più concreta realtà politica del momento, dalla decisa pressione di nna nuova forza politico, la borghesia, che era ansiosa di prendere in proprio, senza intermediari, le redini del potere. Il voto di concessione dei pieni poteri al governo del re, pertanto, secondo il Maranini, impresse nna svolta decisiva al regime poli-tico italiano, avviandolo verso quel regime pseudo-parlamentare che tra qualche de­cennio si sarebbe manifestato in tutte le sue più particolari espressioni. Di fatti, spiega il Maranini, e se il governo del re e il re non erano la stessa cosa, l'esecu­tivo, che non si identificava più senza residui con la persona del sovrano, era desti­nato ad attingere altrove, in maggiore o in minor misura, la sua legittimazione poli­tica, ad attingerla nella camera elettiva (p. 152).
In queste osservazioni del Maranini ci sembra che si possano cogliere le diffe­renze di fondo che, a suo avviso, esistono tra un regime parlamentare ed uno pseudo-parlamentare, in cui Biava per trasformarsi il sistema politico stabilito con lo Statuto albertino. Nel regime parlamentare, cioè, che trova la sua più genuina espressione nella costituzione inglése, è il corpo elettorale a scegliere,: oltre ai deputati e allindi* tizzo politico, anche, implicitamente, il governo, o almeno il capo del governo (cfr. a pp. 109 e 155), il che attribuisce al massimo organo dell'esecutivo una forza morale e politica tale da fargli godere nei confronti dell'assemblea elettiva una autonomia e una autorità senza confronti; il potere che ha il leader del governo, inoltre, di scavalcare eventualmente il parlamento, in caso di contrasti con quest'ultimo, ed